Art. 13. Disposizioni transitorie 1. La nomina dei nuovi organi, in conformita' alle disposizioni di cui alla presente legge, e' disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e, comunque, sino alla data del loro insediamento. 3. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, approva lo statuto, conformandosi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro sei mesi dal suo insediamento; nelle more dell'adozione, continua ad applicarsi lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Sino alla registrazione del marchio di cui all'art. 2, comma 2, i prodotti commercializzati dall'IVAT continuano ad essere contrassegnati con il marchio in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.