Art. 13.
                      Disposizioni transitorie

1.  La  nomina  dei nuovi organi, in conformita' alle disposizioni di
cui  alla  presente  legge,  e' disposta entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della legge stessa. 2. Gli organi in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino
alla  nomina  dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e, comunque, sino
alla data del loro insediamento.
3.  Il  consiglio  di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1,
approva  lo  statuto,  conformandosi  alle  disposizioni  di cui alla
presente  legge,  entro  sei  mesi  dal  suo insediamento; nelle more
dell'adozione, continua ad applicarsi lo statuto vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4.  Sino alla registrazione del marchio di cui all'art. 2, comma 2, i
prodotti    commercializzati    dall'IVAT    continuano   ad   essere
contrassegnati  con  il marchio in uso alla data di entrata in vigore
della presente legge.