Art. 2.
                        Attivita' commerciale

1.   L'IVAT   puo'   commercializzare   i  prodotti  dell'artigianato
valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'art.
3  della  legge  regionale n. 2/2003. 2. I prodotti di cui al comma i
sono  contrassegnati  con  un  marchio  di  tutela registrato, le cui
caratteristiche  grafiche e le cui modalita' d'uso sono approvate con
deliberazione  della  giunta  regionale, su proposta del consiglio di
amministrazione di cui all'art. 5.
3.  L'IVAT  puo' inoltre commercializzare i prodotti dell'artigianato
valdostano  di  cui  all'art.  7,  comma  2, della legge regionale n.
2/2003,  previo  parere  conforme  della  commissione  tecnica di cui
all'art. 8.
4. Al fine della loro commercializzazione, i prodotti di cui al comma
3   devono   essere  opportunamente  differenziati  dai  prodotti  di
artigianato di tradizione.