Art. 2. Attivita' commerciale 1. L'IVAT puo' commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 2/2003. 2. I prodotti di cui al comma i sono contrassegnati con un marchio di tutela registrato, le cui caratteristiche grafiche e le cui modalita' d'uso sono approvate con deliberazione della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 5. 3. L'IVAT puo' inoltre commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2003, previo parere conforme della commissione tecnica di cui all'art. 8. 4. Al fine della loro commercializzazione, i prodotti di cui al comma 3 devono essere opportunamente differenziati dai prodotti di artigianato di tradizione.