Art. 4. P r e s i d e n t e 1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il legale rappresentante dell'IVAT e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi' di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento. 3. Al presidente spetta una indennita' mensile determinata dalla giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 30 per cento dell'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali.