Art. 4.
                         P r e s i d e n t e

1.  Il  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e' il legale
rappresentante   dell'IVAT   e  lo  rappresenta  in  giudizio  previa
autorizzazione   ad   agire   o   a   resistere   del   consiglio  di
amministrazione.  Il  presidente  convoca  e  presiede  le sedute del
consiglio  di  amministrazione,  ne  stabilisce l'ordine del giorno e
adotta,  nei  casi'  di  urgenza,  deliberazioni  di  competenza  del
consiglio  di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla
prima  riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia
dalla  data  di  adozione.  2.  In  caso  di  assenza  o  impedimento
temporaneo   del  presidente,  le  relative  funzioni,  limitatamente
all'ordinaria  amministrazione,  sono svolte dal consigliere delegato
dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.
3.  Al  presidente  spetta  una  indennita' mensile determinata dalla
giunta  regionale,  con propria deliberazione, in misura comunque non
superiore  al  30  per  cento  dell'indennita' di carica spettante ai
consiglieri regionali.