Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. L'IVAT e' retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del presidente della Regione. 2. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'IVAT, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati. 3. Il consiglio di amministrazione svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) approva lo statuto; b) esamina e approva i programmi annuali di attivita'; c) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; d) definisce la dotazione organica; e) autorizza l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; f) approva il regolamento sulla finanza e sulla contabilita'. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina, ed e' composto da: a) due personalita' di provata esperienza in materia di artigianato valdostano di tradizione, designati dalla giunta regionale con modalita' di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i non iscritti nel registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2003; b) un rappresentante designato dall'Associazione scultori e intagliatori valdostani (ASIV) tra i produttori non professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8, comma 2, lettera- a), della legge regionale n. 2/2003; c) due rappresentanti eletti dai produttori professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 2/2003, non appartenenti alla stessa categoria produttiva prevalente. 5. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti dei produttori professionali di cui al comma 4, lettera- c), sono stabilite con deliberazione della giunta regionale. 6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza il cui ammontare e' stabilito nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali. 7. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'IVAT. 8. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente, nonche' ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. 9. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario che provvede alla gestione dell'IVAT, fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. 10. La costituzione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire nei sei mesi successivi alla nomina del commissario.