Art. 5.
                    Consiglio di amministrazione

1.  L'IVAT  e'  retto da un consiglio di amministrazione nominato con
decreto   del   presidente   della   Regione.   2.  Il  consiglio  di
amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo,  di programmazione e di
controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi
dell'IVAT,  verificando  la  rispondenza dei risultati della gestione
con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.
3. Il consiglio di amministrazione svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) approva lo statuto;
b) esamina e approva i programmi annuali di attivita';
c) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) definisce la dotazione organica;
e) autorizza l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
f) approva il regolamento sulla finanza e sulla contabilita'.
4.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica quattro anni,
decorrenti dalla data del decreto di nomina, ed e' composto da:
a)  due  personalita' di provata esperienza in materia di artigianato
valdostano  di  tradizione,  designati  dalla  giunta  regionale  con
modalita'  di  cui  alla  legge  regionale  10  aprile  1997,  n.  11
(Disciplina   delle   nomine   e  delle  designazioni  di  competenza
regionale),  di  cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i non
iscritti nel registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8
della legge regionale n. 2/2003;
b)   un   rappresentante   designato   dall'Associazione  scultori  e
intagliatori  valdostani  (ASIV)  tra  i produttori non professionali
iscritti  nella sezione del registro dei produttori di artigianato di
cui  all'art.  8,  comma  2,  lettera-  a),  della legge regionale n.
2/2003;
c)  due  rappresentanti  eletti dai produttori professionali iscritti
nella  sezione  del  registro  dei  produttori  di artigianato di cui
all'art.  8,  comma  2,  lettere  a)  e  b), della legge regionale n.
2/2003, non appartenenti alla stessa categoria produttiva prevalente.
5.  Le  modalita'  per  l'elezione  dei rappresentanti dei produttori
professionali  di  cui  al  comma  4, lettera- c), sono stabilite con
deliberazione della giunta regionale.
6.  Ai  componenti  del consiglio di amministrazione spetta, oltre al
rimborso  delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone
di  presenza  il cui ammontare e' stabilito nel decreto di nomina, in
misura  comunque non superiore ad un ventesimo della diaria spettante
ai consiglieri regionali.
7.  Le  funzioni  di segretario del consiglio di amministrazione sono
svolte dal direttore dell'IVAT.
8.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  riunisce almeno due volte
all'anno,  su  convocazione del presidente, nonche' ogni qualvolta ne
facciano  richiesta  almeno  due  dei suoi componenti. Le sedute sono
valide   con   la   partecipazione  della  maggioranza  assoluta  dei
componenti.  Le  deliberazioni  sono  adottate con il voto favorevole
della  maggioranza  dei presenti; in caso di parita', prevale il voto
del presidente.
9.  In  caso  di  persistenti  e  gravi  irregolarita'  o  di mancato
funzionamento  del  consiglio di amministrazione, il presidente della
Regione,  previa  deliberazione della giunta regionale, ne dispone lo
scioglimento  e  nomina  un  commissario  che  provvede alla gestione
dell'IVAT,   fino   alla   costituzione   del   nuovo   consiglio  di
amministrazione.
10.  La  costituzione  del  nuovo  consiglio  di amministrazione deve
avvenire nei sei mesi successivi alla nomina del commissario.