Art. 6.
                    Organo di revisione contabile

1.  Il  controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT
spetta all'organo di revisione contabile. Esso puo' essere costituito
in  forma  collegiale  o  monocratica.  Lo  statuto  ne  determina la
composizione,  la  durata e le modalita' di nomina. 2. I revisori dei
conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili e non possono assumere, presso l'IVAI o presso organismi ad
esso  collegati,  rapporti  di  lavoro,  di  consulenza  ovvero altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3.  Ai  revisori dei conti spetta un'indennita' annuale, nella misura
stabilita con deliberazione della giunta regionale.