Art. 6. Organo di revisione contabile 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile. Esso puo' essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalita' di nomina. 2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'IVAI o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. Ai revisori dei conti spetta un'indennita' annuale, nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.