Art. 8. Commissione tecnica 1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali puo' essere apposto il marchio di cui all'art. 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, e' affidata ad una commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione. 2. La commissione e' composta da: a) il presidente dell'IVAT, che la presiede; b) il direttore dell'IVAT, con funzioni di segretario; c) tre esperti con competenze specifiche in materia di artigianato di tradizione, non iscritti nel registro di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2003, designati dalla giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, alla commissione tecnica spetta: a) il controllo sul corretto uso del marchio; b) la verifica delle produzioni esposte in occasione di manifestazioni di artigianato di tradizione; c) la consulenza nelle materie di specifica competenza. 4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attivita'. 5. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 2, lettera- c), spetta un gettone di presenza in misura pari a quello spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.