Art. 8.
                         Commissione tecnica

1.  L'individuazione  dei  prodotti  di artigianato di tradizione sui
quali  puo'  essere  apposto  il  marchio di cui all'art. 2, comma 2,
anche  se non commercializzati direttamente dall'IVAT, e' affidata ad
una  commissione  tecnica,  nominata con decreto del Presidente della
Regione. 2. La commissione e' composta da:
a) il presidente dell'IVAT, che la presiede;
b) il direttore dell'IVAT, con funzioni di segretario;
c) tre esperti con competenze specifiche in materia di artigianato di
tradizione,  non  iscritti nel registro di cui all'art. 8 della legge
regionale  n.  2/2003,  designati dalla giunta regionale, su proposta
del consiglio di amministrazione.
3.  Oltre  a  quanto  previsto  dal comma 1, alla commissione tecnica
spetta:
a) il controllo sul corretto uso del marchio;
b)   la   verifica   delle   produzioni   esposte   in  occasione  di
manifestazioni di artigianato di tradizione;
c) la consulenza nelle materie di specifica competenza.
4.  Periodicamente,  la  commissione  tecnica informa il consiglio di
amministrazione sulla propria attivita'.
5.  Ai  componenti  della  commissione  tecnica  di  cui  al comma 2,
lettera-  c),  spetta  un gettone di presenza in misura pari a quello
spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.