ALLEGATO Modifiche ed integrazioni al "Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres. Art. 1. Modifica al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. Al comma 1 dell'art. 1, del "Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres. dopo le parole "modelli di utilita'" sono inserite le seguenti: "sia ai disegni o modelli". 2. Alla lettera a) comma 1 dell'art. 1 dopo le parole "ai brevetti internazionali e" sono inserite le seguenti: "ai brevetti comunitari, ai brevetti nazionali,". Art. 2. Modifica al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' gli oneri relativi alla promozione e attivita' istruttorie.". Art. 3. Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. I commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 sono sostituiti dai seguenti: "1. I fondi relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono essere erogati, in via anticipata, nella misura non superiore al settanta per cento, su richiesta documentata, corredata da dichiarazione di inizio attivita'. 2. I fondi relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta documentata, corredata da dichiarazione di inizio attivita' e sulla base delle richieste di fideiussione presentate dalle imprese istanti ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 âTesto unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoâ.". Art. 4. Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Regime di aiuto). - 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non puo' superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attivita' e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B. 4. L'allegato B e' aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attivita' escluse, con decreto del Direttore centrale attivita' produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.". Art. 5. Modifica al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 dopo le parole "rese da" sono inserite le seguenti: "consulenti abilitati e iscritti presso l'Albo dei consulenti in proprieta' industriale e". Art. 6. Abrogazione del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006. Art. 7. Sostituzione del comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 e' sostituito dal seguente: "3. La Camera di Commercio concedente, all'atto della concessione del contributo richiede all'impresa, ai fini della verifica del rispetto del limite "de minimis" previsto dall'art. 10, comma 2, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.". Art. 8. Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 le parole "nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 69/2001." sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.". Art. 9. Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 1. L'allegato A, riferito all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 10. Norma transitoria 1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).