ALLEGATO
   Modifiche  ed  integrazioni  al "Regolamento concernente la tutela
dei  prodotti  brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale
10   novembre   2005,  n.  26  (Disciplina  generale  in  materia  di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con
decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres.
                               Art. 1.
                   Modifica al comma 1 dell'art. 1
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  Al comma 1 dell'art. 1, del "Regolamento concernente la tutela
dei   prodotti   brevettati   ai   sensi  dell'art.  27  della  legge
regionale 10  novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con
decreto  del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres.
dopo  le parole "modelli di utilita'" sono inserite le seguenti: "sia
ai disegni o modelli".
   2. Alla lettera a) comma 1 dell'art. 1 dopo le parole "ai brevetti
internazionali e" sono inserite le seguenti: "ai brevetti comunitari,
ai brevetti nazionali,".
                               Art. 2.
                   Modifica al comma 2 dell'art. 5
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione
n.  0376/2006  sono  aggiunte, in fine, le parole: "nonche' gli oneri
relativi alla promozione e attivita' istruttorie.".
                               Art. 3.
              Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 8
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  I  commi  1  e  2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Regione n. 0376/2006 sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  I  fondi relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a)  possono  essere erogati, in via anticipata, nella misura
non  superiore  al  settanta  per  cento,  su  richiesta documentata,
corredata da dichiarazione di inizio attivita'.
   2.  I  fondi  relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  b)  possono  essere erogati, in via anticipata, su richiesta
documentata,  corredata  da dichiarazione di inizio attivita' e sulla
base delle richieste di fideiussione presentate dalle imprese istanti
ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7   “Testo   unico   delle   norme   in   materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”.".
                               Art. 4.
Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n.
                              0376/2006
   1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
e' sostituito dal seguente:
   "Art.  10 (Regime di aiuto). - 1. Le agevolazioni sono concesse in
osservanza  delle  condizioni  prescritte  dal  regolamento  (CE)  n.
1998/2006   della   Commissione   del   15   dicembre  2006  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE serie L n. 379
del 28 dicembre 2006.
   2.  Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo
complessivo  degli  aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa
non  puo'  superare  i  200.000,00  euro  nell'arco  di  tre esercizi
finanziari.
   L'importo   complessivo   degli   aiuti  de  minimis  concessi  ad
un'impresa  attiva  nel  settore  del  trasporto  su  strada non puo'
superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento  (CE) 1998/2006 sono
esclusi  dagli aiuti de minimis i settori di attivita' e le tipologie
di aiuto come indicati nell'allegato B.
   4.  L'allegato  B e' aggiornato, per consentire l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  in materia, anche con particolare riferimento
all'individuazione  dei settori di attivita' escluse, con decreto del
Direttore   centrale   attivita'   produttive,   da  pubblicarsi  nel
Bollettino ufficiale della Regione.".
                               Art. 5.
                  Modifica al comma 1 dell'art. 12
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  Al  comma  1  dell'art.  12  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0376/2006  dopo  le  parole  "rese  da" sono inserite le
seguenti:   "consulenti   abilitati  e  iscritti  presso  l'Albo  dei
consulenti in proprieta' industriale e".
                               Art. 6.
                Abrogazione del comma 2 dell'art. 14
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  E' abrogato il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Regione n. 0376/2006.
                               Art. 7.
                Sostituzione del comma 3 dell'art. 14
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  Il  comma  3  dell'art.  14  del  decreto del Presidente della
Regione n. 0376/2006 e' sostituito dal seguente:
   "3.  La Camera di Commercio concedente, all'atto della concessione
del  contributo  richiede  all'impresa,  ai  fini  della verifica del
rispetto  del limite "de minimis" previsto dall'art. 10, comma 2, una
dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante qualsiasi altro
aiuto  de  minimis  ricevuto  nel  corso  dei due esercizi finanziari
precedenti   e  nell'esercizio  finanziario  in  corso  e  contenente
altresi'   l'impegno   a   comunicare   ogni   successiva  variazione
rilevante.".
                               Art. 8.
                        Modifica all'art. 21
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  All'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0376/2006  le parole "nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n.
69/2001." sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di cui all'art.
5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.".
                               Art. 9.
                    Sostituzione dell'allegato A
        del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006
   1.  L'allegato  A,  riferito all'art. 7 del decreto del Presidente
della  Regione n. 0376/2006 e' sostituito dall'allegato A al presente
regolamento.
                              Art. 10.
                          Norma transitoria
   1.  Ai  procedimenti  in  corso all'entrata in vigore del presente
regolamento  continua  ad  applicarsi  il regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 paragrafo
2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti de
minimis  concessi  dopo  il  30  giugno 2007 rispettano le condizioni
fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy
   (Omissis).