Art. 3. P r o g r a m m a 1. La giunta regionale, su proposta del Comitato, approva con propria deliberazione il programma di cui all'art. 1, comma 2, e le sue modificazioni, individuando altresi' le strutture regionali competenti e gli altri soggetti cui affidare la realizzazione delle singole iniziative celebrative. 2. Nel programma sono ricomprese, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, le iniziative celebrative realizzate direttamente dalla Regione o che la Regione intende patrocinare o finanziare mediante contributo, in quanto rispondenti alle finalita' della presente legge, ed in particolare le seguenti: a) convegni, congressi, seminari e certami dedicati alla vita, al pensiero e alle opere di Sant'Anselmo; b) allestimento di mostre e altre iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione del pensiero e delle opere di Sant'Anselmo; c) presentazione, acquisto, distribuzione e realizzazione di pubblicazioni, documenti video e multimediali; d) contributi e borse di studio per studenti e ricercatori universitari che predispongano elaborati di alto valore scientifico e aventi carattere di novita' sulla vita, sul pensiero e sulle opere di Sant'Anselmo; e) eventi e manifestazioni collaterali rivolti allo studio e alla divulgazione del tema della religiosita' in Valle d'Aosta; f) opere e lavori diretti alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio ecclesiastico di particolare rilievo culturale e al recupero dei luoghi legati alla memoria di Sant'Anselmo.