Art. 3.
                          P r o g r a m m a

   1.  La  giunta  regionale,  su  proposta del Comitato, approva con
propria  deliberazione  il programma di cui all'art. 1, comma 2, e le
sue  modificazioni,  individuando  altresi'  le  strutture  regionali
competenti  e  gli altri soggetti cui affidare la realizzazione delle
singole iniziative celebrative.
   2.  Nel programma sono ricomprese, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie,  le iniziative celebrative realizzate direttamente dalla
Regione  o  che  la Regione intende patrocinare o finanziare mediante
contributo,  in  quanto  rispondenti  alle  finalita'  della presente
legge, ed in particolare le seguenti:
   a)  convegni, congressi, seminari e certami dedicati alla vita, al
pensiero e alle opere di Sant'Anselmo;
   b) allestimento di mostre e altre iniziative a carattere didattico
finalizzate   alla   divulgazione  del  pensiero  e  delle  opere  di
Sant'Anselmo;
   c)  presentazione,  acquisto,  distribuzione  e  realizzazione  di
pubblicazioni, documenti video e multimediali;
   d)  contributi  e  borse  di  studio  per  studenti  e ricercatori
universitari che predispongano elaborati di alto valore scientifico e
aventi carattere di novita' sulla vita, sul pensiero e sulle opere di
Sant'Anselmo;
   e)  eventi e manifestazioni collaterali rivolti allo studio e alla
divulgazione del tema della religiosita' in Valle d'Aosta;
   f)  opere  e lavori diretti alla valorizzazione e riqualificazione
del  patrimonio  ecclesiastico  di particolare rilievo culturale e al
recupero dei luoghi legati alla memoria di Sant'Anselmo.