Art. 4. R i n v i o 1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge e' demandata alla giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni concernenti, in particolare, la definizione: a) della campagna di comunicazione volta a divulgare il programma delle iniziative celebrative; b) delle modalita' di organizzazione delle singole iniziative celebrative.