Art. 4.
                             R i n v i o

   1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione
della  presente  legge  e'  demandata  alla  giunta  regionale che vi
provvede  con  proprie  deliberazioni concernenti, in particolare, la
definizione:
   a)  della campagna di comunicazione volta a divulgare il programma
delle iniziative celebrative;
   b)  delle  modalita'  di  organizzazione  delle singole iniziative
celebrative.