Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 e' determinato in annui euro 300.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attivita' culturali - musei, beniculturali e ambientali). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.l. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 1 giugno 2007. CAVERI