Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 e'
determinato in annui euro 300.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2007  e  di  quello pluriennale 2007/2009 nell'obiettivo
programmatico  2.2.4.07 (Attivita' culturali - musei, beniculturali e
ambientali).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  degli stanziamenti iscritti
negli  stessi  bilanci  e  nell'obiettivo  programmatico  3.1  (Fondi
globali),  al  capitolo  69000 (Fondo globale per il finanziamento di
spese  correnti)  a  valere  sull'apposito accantonamento previsto al
punto E.l. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
   4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 1 giugno 2007.
                               CAVERI