Art. 10. Ripetibilita' del contributo 1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamita' naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.