Art. 10.
                    Ripetibilita' del contributo

   1.  I  contributi  disciplinati  dalla  presente  legge  non  sono
ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi
almeno   trent'anni   dalla   data   di   erogazione  del  contributo
precedentemente   concesso,   salvi  i  casi  di  rifacimento,  anche
parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi
di   calamita'   naturali,   eventi   eccezionali   e   problematiche
statico-strutturali,  con  esclusione  di  fatti  derivanti da dolo o
colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.