Art. 11. V i g i l a n z a 1. Ferma restando la responsabilita' del direttore dei lavori, in aggiunta ai controlli disposti dai comuni, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio possono effettuare, rispettivamente ulteriori controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalita' di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalita' di prelievo stabilite ai sensi del medesimo art. 3, comma 2 2. L'esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo e' comunicato al comune territorialmente competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.