Art. 11.
                          V i g i l a n z a

   1.  Ferma restando la responsabilita' del direttore dei lavori, in
aggiunta  ai  controlli  disposti  dai comuni, le strutture regionali
competenti  in  materia  di  edilizia  residenziale  e  di tutela del
paesaggio  possono  effettuare, rispettivamente ulteriori controlli a
campione sui materiali utilizzati e sulle modalita' di esecuzione dei
manti  di  copertura  dei  tetti con lose di pietra, anche attraverso
l'ausilio  di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la
rispondenza  alle  caratteristiche  di  cui  all'art. 3, comma 1, nel
rispetto  delle modalita' di prelievo stabilite ai sensi del medesimo
art. 3, comma 2
   2.  L'esito  dei controlli disposti ai sensi del presente articolo
e'  comunicato  al  comune territorialmente competente, anche ai fini
dell'eventuale revoca del contributo.