Art. 12.
                             R e v o c a

   1.  Il  contributo  e'  revocato  quando  dai controlli effettuati
emerga   la  non  veridicita'  della  documentazione  tecnica,  delle
attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione
del  contributo stesso. 2. In caso di revoca, il contributo percepito
e'  restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo
provvedimento,  maggiorato  degli  interessi legali a decorrere dalla
data di erogazione del contributo.
   3.  La  revoca del contributo puo' essere disposta anche in misura
parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.