Art. 12. R e v o c a 1. Il contributo e' revocato quando dai controlli effettuati emerga la non veridicita' della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso. 2. In caso di revoca, il contributo percepito e' restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo. 3. La revoca del contributo puo' essere disposta anche in misura parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.