Art. 13. R i n v i o 1. I comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in particolare, le modalita' di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini gli atti e le operazioni necessari per l'istruttoria e la definizione delle pratiche. 2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge e' stabilita con deliberazione della giunta regionale.