Art. 13.
                             R i n v i o

   1.  I comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto
concernente    i   procedimenti   amministrativi   preordinati   alla
concessione   dei   contributi   disciplinati  dalla  presente  legge
definendo,  in  particolare,  le  modalita'  di  presentazione  delle
relative domande, la documentazione da allegare, i termini gli atti e
le  operazioni  necessari  per  l'istruttoria  e la definizione delle
pratiche.
   2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 11
della  legge  regionale  n.  54/1998,  e  comunque  sino alla data di
adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti
amministrativi    preordinati   alla   concessione   dei   contributi
disciplinati  dalla  presente  legge  e'  stabilita con deliberazione
della giunta regionale.