Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 7 e' determinato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale - Altri interventi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02 (Interventi per l'edilizia abitativa) al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra). 4. Le somme derivanti dall'eventuale revoca dei contributi erogati dalla Regione sono introitati nella parte entrata del bilancio della Regione. 5. A decorrere dall'anno 2009, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), previa motivata richiesta del Consiglio permanente degli enti locali relativamente agli oneri di cui all'art. 7. 6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.