Art. 17.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 7 e'
determinato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2007  e  di quello pluriennale per il triennio 2007/2009
nell'obiettivo   programmatico  2.1.1.05.  (Finanza  locale  -  Altri
interventi).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  degli stanziamenti iscritti
negli    stessi   bilanci   nell'obiettivo   programmatico   2.2.1.02
(Interventi  per  l'edilizia abitativa) al capitolo 63500 (Contributi
per  la  costruzione  e  la  ricostruzione del manto di copertura dei
tetti in lose di pietra).
   4. Le somme derivanti dall'eventuale revoca dei contributi erogati
dalla  Regione sono introitati nella parte entrata del bilancio della
Regione.
   5.  A  decorrere  dall'anno  2009,  l'onere  finanziario derivante
dall'applicazione  della  presente  legge e' determinato con la legge
finanziaria,  ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre
1989,  n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale
della  Regione Autonoma Valle d'Aosta), previa motivata richiesta del
Consiglio  permanente  degli  enti locali relativamente agli oneri di
cui all'art. 7.
   6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.