Art. 5. D e r o g h e 1. In deroga all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, puo' essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati, la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi: a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando le stesse, per modalita' ed esigenze costruttive e di uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali; b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale dell'edificio, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra quali, in particolare, le costruzioni con tetto in legno o in materiale formalmente coerente con lo stile architettonico dell'edificio stesso, individuate nelle cartografie elaborate dai comuni ai sensi dell'art. 6. Con riferimento alle problematiche di tipo statico e strutturale, l'esclusione dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra e' subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di tali problematiche, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato; c) costruzioni destinate ad attivita' non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza non idonea all'impiego delle lose di pietra; d) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai piani regolatori generali comunali, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto e' stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici; e) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale o pertinenziali all'attivita' agricola; f) costruzioni o impianti di pubblica utilita' che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra; g) bivacchi e rifugi alpini; h) piccoli annessi di nuova costruzione che non superino il 20 per cento della superficie coperta di costruzioni esistenti, provviste di manto di copertura diverso dalle lose di pietra, con esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali di tipo A del PRGC; i) ampliamenti di edifici esistenti, o costruzione di piccoli annessi destinati a legnaia e deposito e di piccole coperture a protezione degli accessi esistenti ammessi nelle zone di tipo A dai PRGC vigenti, con la finalita' di evidenziare tipologicamente e costruttivamente i nuovi manufatti rispetto al tessuto storico originario. Il comune definisce tipologie costruttive omogenee per ciascuna zona; j) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti. 2. Salvo che per le costruzioni di cui al comma 1, lettere b) e d), l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra e' direttamente autorizzato dal comune sul cui territorio e' ubicata la costruzione.