Art. 5.
                            D e r o g h e

   1.  In  deroga all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, puo' essere
consentito  l'impiego  di un manto di copertura diverso dalle lose di
pietra  nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno
di  agglomerati  abitati,  la presenza di manufatti edilizi specifici
presentino  caratteristiche  tipologiche  e visive congrue rispetto a
tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:
   a)  costruzioni  direttamente funzionali agli impianti di risalita
quando le stesse, per modalita' ed esigenze costruttive e di uso, non
siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;
   b)  costruzioni  esistenti con tipologia che esclude, dal punto di
vista  estetico,  statico  o strutturale dell'edificio, l'impiego del
manto  di  copertura  in  lose  di  pietra  quali, in particolare, le
costruzioni  con  tetto  in legno o in materiale formalmente coerente
con  lo  stile architettonico dell'edificio stesso, individuate nelle
cartografie   elaborate   dai   comuni  ai  sensi  dell'art.  6.  Con
riferimento   alle  problematiche  di  tipo  statico  e  strutturale,
l'esclusione  dall'obbligo  di copertura del tetto con lose di pietra
e'  subordinata  alla  presentazione,  in  fase  progettuale,  di una
relazione  di  calcolo  attestante la presenza di tali problematiche,
redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
   c)   costruzioni  destinate  ad  attivita'  non  residenziali  con
superficie   coperta  superiore  a  500  metri  quadrati  o  che,  in
conformita'  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  siano  dotate  o
previste  con  copertura  piana  o  con falde con pendenza non idonea
all'impiego delle lose di pietra;
   d) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o
monumenti dai piani regolatori generali comunali, per i quali il tipo
di  materiale  di copertura del tetto e' stabilito, caso per caso, in
sede  di  autorizzazione  degli interventi, dalla struttura regionale
competente in materia di beni culturali e paesaggistici;
   e)   costruzioni   per  il  ricovero  del  bestiame  e  annessi  a
destinazione rurale o pertinenziali all'attivita' agricola;
   f)  costruzioni  o impianti di pubblica utilita' che, per esigenze
architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi
dalle lose di pietra;
   g) bivacchi e rifugi alpini;
   h) piccoli annessi di nuova costruzione che non superino il 20 per
cento della superficie coperta di costruzioni esistenti, provviste di
manto  di  copertura  diverso dalle lose di pietra, con esclusione di
quelli compresi nelle zone territoriali di tipo A del PRGC;
   i)  ampliamenti  di  edifici  esistenti,  o costruzione di piccoli
annessi  destinati  a  legnaia  e  deposito  e di piccole coperture a
protezione  degli  accessi esistenti ammessi nelle zone di tipo A dai
PRGC  vigenti,  con  la  finalita'  di  evidenziare tipologicamente e
costruttivamente  i  nuovi  manufatti  rispetto  al  tessuto  storico
originario.  Il  comune  definisce tipologie costruttive omogenee per
ciascuna zona;
   j)   interventi   di   manutenzione  ordinaria  del  pacchetto  di
copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti.
   2.  Salvo  che  per le costruzioni di cui al comma 1, lettere b) e
d),  l'impiego  di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra
e'  direttamente autorizzato dal comune sul cui territorio e' ubicata
la costruzione.