Art. 6.
Individuazione  cartografica  degli  ambiti  e  delle costruzioni non
  sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra

   1.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  i  comuni  individuano con apposita cartografia gli
ambiti  e  le costruzioni esclusi dall'obbligo di copertura del tetto
con lose di pietra, con particolare riferimento:
   a) alle costruzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera- b);
   b)  agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione
aventi  caratteri  di  paesaggio  urbano  o  fortemente  connotati da
strutture produttive.
   2.  La  giunta  regionale,  sulla base dell'esito dell'istruttoria
tecnica  condotta  dalle strutture regionali competenti in materia di
tutela  storico-architettonica  e  paesaggistica, approva con propria
deliberazione  le  cartografie  di  cui  al  comma 1; con la medesima
procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma
1.
   3.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  2  sono  pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   4.  In  caso  di  inadempienza  da  parte  del  comune,  la giunta
regionale  assegna  un  termine  non  inferiore a sessanta giorni per
l'adozione  della  cartografia;  decorso inutilmente tale termine, la
giunta   regionale,   sentito   il   comune  inadempiente,  adotta  i
provvedimenti necessari.