Art. 6. Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni esclusi dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra, con particolare riferimento: a) alle costruzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera- b); b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive. 2. La giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria tecnica condotta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela storico-architettonica e paesaggistica, approva con propria deliberazione le cartografie di cui al comma 1; con la medesima procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma 1. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. In caso di inadempienza da parte del comune, la giunta regionale assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adozione della cartografia; decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, sentito il comune inadempiente, adotta i provvedimenti necessari.