Art. 2. Ambito di intervento 1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione e gli enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformita' nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalita' maturata e alla mobilita' del personale.