Art. 2.
                        Ambito di intervento

    1.  Per  il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1 la
Regione  e  gli  enti  locali  del  territorio  regionale individuano
requisiti    minimi    di   uniformita'   nell'ambito   dei   sistemi
professionali,  condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle
competenze,  alla  certificazione  dei  crediti per la valorizzazione
della professionalita' maturata e alla mobilita' del personale.