Art. 3.
                          F i n a l i t a'

    1.    Il    presente    capo    detta    disposizioni   ai   fini
dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione dell'utilizzo del personale
regionale  e  del  concorso  al  contenimento della spesa pubblica ed
introduce   misure   straordinarie  volte  alla  stabilizzazione  dei
rapporti  di  impiego  temporaneo  nel  rispetto dei principi fissati
dalla  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2007).
    2.  La  Regione  intende avviare, con le iniziative straordinarie
disposte  dalla  presente  legge,  un  processo  per  contrastare  la
precarieta'  operando,  anche  con le modalita' previste dall'art. 6,
per  favorire  l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e
stabili  per  il  personale  che  nell'ultimo  quinquennio  ha  avuto
rapporti   di  lavoro  atipico  con  l'Ente  Regione  Emilia-Romagna,
contrastando  le  forme  di precarizzazione del lavoro e valorizzando
tutte  le  professionalita'  e  competenze  presenti tra il personale
dell'Ente.
    3.  La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il
numero   di   rapporti  di  lavoro  a  termine  presenti  all'interno
dell'Ente,  privilegiando,  nella  scelta  dei  contratti  di  lavoro
atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.