Art. 3. F i n a l i t a' 1. Il presente capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007). 2. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la precarieta' operando, anche con le modalita' previste dall'art. 6, per favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili per il personale che nell'ultimo quinquennio ha avuto rapporti di lavoro atipico con l'Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le professionalita' e competenze presenti tra il personale dell'Ente. 3. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il numero di rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'Ente, privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.