Art. 5.
        Requisiti e modalita' per gli interventi straordinari

    1.  Gli  interventi  straordinari  previsti  dal  presente  capo,
relativi  agli  anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non
dirigenziale:
      a) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007,
che  abbia  maturato,  a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31
dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza
lavorativa;
      b) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007,
che maturi l'esperienza triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in
forza  di  contratti  anche  non continuativi stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006;
      c) che  abbia  prestato  servizio, presso la Regione per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.
    2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono essere stabilizzati,
mediante  assunzione a tempo indeterminato, con le modalita' previste
dal  presente  articolo,  a  condizione  che  l'esperienza lavorativa
richiesta  sia  stata  svolta  presso l'amministrazione regionale con
contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato stipulato ai
sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione
della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi
dell'Art.  48  della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per
la   promozione   dell'occupazione,   della   qualita',  sicurezza  e
regolarita' del lavoro), o con assunzione dalle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente.
    3.  La Regione puo' procedere, in via prioritaria, all'assunzione
diretta  dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e
2  che  sono  risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di
natura  concorsuale  indetta  dall'amministrazione  regionale  per il
reclutamento,  in  categoria  pari  o  superiore,  di  personale  con
contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro,
a  condizione  che  ne  presentino  istanza  nei  tempi  e  nei  modi
individuati dall'amministrazione.
    4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la
Regione  puo'  indire  procedure  selettive  rivolte  ai  soggetti in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie
sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso.
Per  tali  procedure  non  trova  applicazione  l'art.  6 della legge
regionale  31  marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni
organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003).
    5.  Il  personale  di  cui  al comma 1, la lettera b) puo' essere
assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei
tre anni di servizio.
    6.  Le  assunzioni  disposte  ai  sensi dei commi 3 e 4 avvengono
nella  categoria  in  cui  e'  stata maturata l'esperienza lavorativa
prevista  al  comma  1.  Qualora  l'anzianita'  di servizio sia stata
maturata   in   differenti   categorie,  l'assunzione  avviene  nella
categoria in cui e' stata maturata per il maggior periodo.
    7.  La  giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea
legislativa   definiscono,  per  quanto  di  propria  competenza,  le
modalita'  e  le  procedure  attuative  degli interventi straordinari
previsti nel presente articolo.