Art. 5. Requisiti e modalita' per gli interventi straordinari 1. Gli interventi straordinari previsti dal presente capo, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non dirigenziale: a) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa; b) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che maturi l'esperienza triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006; c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante assunzione a tempo indeterminato, con le modalita' previste dal presente articolo, a condizione che l'esperienza lavorativa richiesta sia stata svolta presso l'amministrazione regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'Art. 48 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro), o con assunzione dalle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente. 3. La Regione puo' procedere, in via prioritaria, all'assunzione diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dall'amministrazione regionale per il reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei modi individuati dall'amministrazione. 4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la Regione puo' indire procedure selettive rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso. Per tali procedure non trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003). 5. Il personale di cui al comma 1, la lettera b) puo' essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio. 6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella categoria in cui e' stata maturata l'esperienza lavorativa prevista al comma 1. Qualora l'anzianita' di servizio sia stata maturata in differenti categorie, l'assunzione avviene nella categoria in cui e' stata maturata per il maggior periodo. 7. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le modalita' e le procedure attuative degli interventi straordinari previsti nel presente articolo.