Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 2 del 1997 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione). - 1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attivita' assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.».