Art. 6.
            Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997

    1.  Dopo  l'art.  6  della  legge regionale n. 2 del 1997 (Misure
straordinarie  di  gestione  flessibile  dell'impiego  regionale)  e'
inserito il seguente:
    «Art.   6-bis  (Criteri  per  il  ricorso  a  forme  contrattuali
flessibili  e  di  esternalizzazione).  -  1.  La  giunta regionale e
l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, sentito il parere
della  competente  commissione  assembleare, definiscono i criteri di
individuazione  delle  esigenze  che rendono necessario il ricorso ai
rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle
forme  di  esternalizzazione  per  l'attuazione  di nuove, specifiche
attivita'  assicurando  idonee  misure  di  controllo  dei livelli di
prestazione.».