Art. 7.
          Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

    1.  Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in
conformita'  all'  art.  1,  comma  560  della legge n. 296 del 2006,
qualora  decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per
la   formazione  di  graduatorie  per  assunzione  di  personale  non
dirigenziale  a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al
60  per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato
uno  o  piu'  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa,
esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle
ordinarie attivita' di servizio. Ai fini di cui al presente articolo,
la  durata  complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un
anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.