Art. 7. Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei 1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformita' all' art. 1, comma 560 della legge n. 296 del 2006, qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.