Art. 9. Disposizioni finali e transitorie 1. La Regione indice procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative, diverse da quelle indicate dall'art. 5, comma 2, maturate presso la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati dall'art. 5, comma 1. 2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009. 3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali fissate all'art. 2 del regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 43/2001). 4. Fermo restando quanto disposto nel presente capo, si applica la normativa in materia di accesso al pubblico impiego. 5. La validita' delle graduatorie formate in esito alle procedure selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie relative alle procedure previste nelle programmazioni antecedenti sono valide fino al 31 dicembre 2007. 6. In applicazione dei principi fissati dall'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, la Regione continua ad avvalersi, nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui all'art. 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non risultino piu' in servizio, fino ad avvenuto completamento delle procedure previste dal medesimo art. 5, commi 3 e 4.