Art. 9.
                  Disposizioni finali e transitorie

    1.  La  Regione  indice  procedure  selettive  pubbliche  per  il
reclutamento  di  personale  a  tempo  indeterminato  disponendo  nei
relativi bandi un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative
e  formative,  diverse  da  quelle  indicate  dall'art.  5,  comma 2,
maturate  presso  la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini
fissati dall'art. 5, comma 1.
    2.  Le  assunzioni  disposte in attuazione del presente capo sono
effettuate  nei  limiti  del  tetto di spesa della dotazione organica
determinata  ai  sensi  dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria 2005) e del relativo
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006,
per  la  copertura  di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di
quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.
    3.  Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, non
sono  computate  nelle percentuali fissate all'art. 2 del regolamento
regionale  19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di accesso
agli   organici   regionali.  Attuazione  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 43/2001).
    4.  Fermo  restando quanto disposto nel presente capo, si applica
la normativa in materia di accesso al pubblico impiego.
    5. La validita' delle graduatorie formate in esito alle procedure
selettive  previste  negli  atti  di programmazione adottati ai sensi
della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia
di   organizzazione   e   di   rapporti   di   lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna) e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie
relative  alle  procedure  previste  nelle programmazioni antecedenti
sono valide fino al 31 dicembre 2007.
    6.  In  applicazione  dei principi fissati dall'art. 1, comma 519
della  legge  n.  296  del  2006,  la  Regione continua ad avvalersi,
nell'ambito  del  permanere  del  fabbisogno,  del  personale  di cui
all'art.  5,  previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei
relativi  contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non
risultino  piu'  in  servizio,  fino  ad avvenuto completamento delle
procedure previste dal medesimo art. 5, commi 3 e 4.