ALLEGATO .
Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi di cui all'art. 8,
comma  10,  lettera-  f)  della  legge n. 448/1998 (Misure di finanza
pubblica  per  la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e
l'erogazione  di  contributi  per  l'uso  efficiente dei combustibili
nell'industria.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1.  Il  presente  Regolamento, in attuazione dell'art. 30 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso), dell'art. 8,
comma  10,  lettera-  f),  della  legge  n.  448/1998  e  del decreto
ministeriale  20  luglio  2000, n. 337 (Regolamento recante criteri e
modalita'  di  utilizzazione  delle risorse destinate per l'anno 1999
alle  finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera- f), della legge
23  dicembre 1998, n. 448), disciplina le priorita' di intervento, le
procedure  e  le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione di
contributi per la riduzione dell'anidride carbonica (C02) nel settore
industriale.
                               Art. 2.
            Struttura competente ai fini del procedimento
1.  Gli  adempimenti  connessi  all'erogazione  dei contributi di cui
all'art.   1,   sono  demandati  alla  Direzione  centrale  attivita'
produttive,   Servizio  sostegno  e  promozione  comparto  produttivo
industriale.
                               Art. 3.
                        B e n e f i c i a r i
1.  Possono accedere ai contributi le imprese industriali ubicate nel
territorio   del   Friuli-Venezia   Giulia   che  svolgono  attivita'
produttiva  da  almeno due anni, a decorrere dalla data di iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2.  I  beneficiari  sono le imprese di cui al comma 1, fatte salve le
esclusioni  previste  dalla normativa comunitaria richiamata all'art.
5, comma 1.
                               Art. 4.
                 Iniziative ammissibili a contributo
1.  Sono  ammissibili  a  contributo gli interventi che comportano la
riduzione  dei consumi energetici nel settore industriale riguardanti
impianti di cogenerazione per un uso efficiente dei combustibili, che
rispettano  la  condizione  tecnica  di ammissibilita' definita dalla
deliberazione  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 29 aprile
1992 n. 6, titolo I.
2.  L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non
puo' essere inferiore a 51.000,00 euro.
3.  Il  contributo  e'  pari  al  40  per  cento del costo aggiuntivo
rispetto alla soluzione tradizionale non cogenerativa.
                               Art. 5.
                           Regime di aiuto
1. I contributi seguono le regole de minimis secondo quanto stabilito
dal  Regolamento  CE  n.  1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea del 28
dicembre 2006, serie L n. 379.
2.  Ai  sensi  dell'art.  2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo
complessivo  degli  aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa
non  puo'  superare  i  seguenti  limiti  nell'arco  di  tre esercizi
finanziari:
a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su
strada;
b)  200.000,00  euro  per  le  imprese attive nei settori diversi dal
trasporto su strada.
3.  I  contributi  non  sono  cumulabili con altri incentivi pubblici
concessi  per  le  stesse  iniziative  ed aventi ad oggetto le stesse
spese,  quando tale cumulo da luogo a un'intensita' d'aiuto superiore
a  quella  fissata  dall'art.  2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
1998/2006.
                               Art. 6.
                     Presentazione delle domande
1.  Le  domande per la concessione dei contributi, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia fiscale, sono sottoscritte dal legale
rappresentante   dell'impresa   richiedente   il  contributo  e  sono
corredate dalla documentazione di cui al comma 4.
2.  Le  domande  vanno  presentate, pena l'archiviazione, entro e non
oltre  sessanta giorni  dalla pubblicazione del bando di cui all'art.
7,  comma 1  sul  Bollettino  ufficiale della Regione, alla Direzione
centrale attivita' produttive in via Trento n. 2, a Trieste.
3.  Per  la  decorrenza  e  scadenza  del termine di presentazione si
applicano  le  disposizioni  dell'art.  6  della  legge  regionale n.
7/2000.
4. Alle domande e' allegata la seguente documentazione:
a)   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  di  notorieta'  relativa
all'attivita'  effettivamente svolta e al corrispondente codice ATECO
2002;
b) progetto di massima dell'intervento da realizzare;
c)  progetto  di  massima  per  analoga  soluzione  tradizionale  non
cogenerativa;
d)   dichiarazione  asseverata  di  un  tecnico  abilitato,  iscritto
all'albo  dell'ordine  o  del  collegio  professionale competente per
tipologia  di  intervento,  controfirmata  dal  legale rappresentante
dell'impresa,  attestante  la  quantita'  di  C02  evitata per anno a
seguito  della  programmata realizzazione dell'intervento e calcolata
sulla  base  dell'allegato A, attestante altresi' la congruita' delle
spese preventivate;
e)  preventivo  di spesa dettagliato riferito ai progetti di cui alle
lettere b) e c);
f)  documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai
fini istruttori;
g)  scheda  riassuntiva  contenente  i  dati  di sintesi del progetto
comprensivi  del  numero  di  anni di vita dell'impianto, firmata dal
tecnico abilitato come alla lettera- d);
h)  descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la
realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione;
i)  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale
rappresentante,  attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto
nel  corso  dei  due  esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio
finanziario  in  corso  e  contenente altresi' l'impegno a comunicare
ogni successiva variazione rilevante.
                               Art. 7.
             Modalita' per la concessione dei contributi
1.  La  concessione  di  contributi per impianti di cogenerazione nel
settore  industriale avviene con procedura valutativa a bando, di cui
all'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, fermo restando
che  le  domande  vengono  sottoposte  all'esame del Comitato tecnico
consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge
regionale  io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
2.   La  Direzione  centrale  pianificazione  territoriale,  energia,
mobilita'  e  infrastrutture  di  trasporto,  Servizio infrastrutture
energetiche  e  di  telecomunicazioni,  nell'ambito di una coordinata
collaborazione  tra  le strutture regionali, svolge l'istruttoria sui
progetti  sottoposti a contributo, con riferimento all'ammissibilita'
dell'intervento  e  delle  spese  preventivate,  sia  del progetto da
realizzare  sia  di  quello  per  analoga  soluzione tradizionale non
cogenerativa.
3.   La  Direzione  centrale  pianificazione  territoriale,  energia,
mobilita'  e  infrastrutture  di  trasporto,  Servizio infrastrutture
energetiche  e  di  telecomunicazioni  nello  svolgimento  della fase
istruttoria  richiede direttamente all'impresa eventuali integrazioni
o chiarimenti sulla documentazione.
4.   Un   rappresentante   della  Direzione  centrale  pianificazione
territoriale,  energia,  mobilita'  e  infrastrutture  di  trasporto,
Servizio  infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni relaziona
al Comitato tecnico sugli esiti dell'istruttoria.
5.  All'atto  della concessione e ai fini della verifica del rispetto
dei  limiti  de  minimis  l'impresa  presenta una nuova dichiarazione
sostitutiva  attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel
corso   dei  due  esercizi  finanziari  precedenti  e  nell'esercizio
finanziario  in  corso  e  una  contestuale dichiarazione d'impegno a
comunicare ogni successiva variazione rilevante.
                               Art. 8.
                          Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese da sostenere per progetti da realizzare,
comprovate  da  documentazione  avente  data  successiva  a quella di
presentazione della domanda.
2.  Per costo di investimento imputabile, ai fini dell'ammissibilita'
all'incentivo, si intende il costo complessivo preventivato, relativo
alle opere attinenti alla quantita' di C02 evitata per anno.
3.  Le  voci di spesa ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A.,
sono:
a) progettazione dell'iniziativa;
b)  acquisto  dei  macchinari,  degli  impianti  e delle attrezzature
relative alla realizzazione dell'iniziativa nonche' le relative spese
di trasporto, montaggio e assemblaggio;
c)  opere  edili  strettamente connesse e dimensionate ai macchinari,
agli impianti ed alle attrezzature;
d)     altre     attrezzature    indispensabili    per    l'esercizio
dell'investimento oggetto del contributo;
e)  strumentazioni  in  grado di consentire le misure necessarie alla
fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
f)  spese  per  direzione  lavori e collaudi previsti dalla normativa
vigente  per  la parte strettamente afferente le opere e gli impianti
di cui alle lettere b), c), d) ed e);
g)  spese  per  l'accertamento  tecnico  di rispondenza dell'impianto
all'intervento programmato ed ai requisiti di legge;
h)  spese  relative  all'utilizzo di proprie maestranze e prelievi da
magazzino;
i) acquisto dell'area necessaria all'installazione di quanto previsto
alle lettere b), c) e d), ove l'acquisto sia strettamente finalizzato
alla predetta installazione.
4.  Le spese tecniche di cui alle lettere a), f), g) del comma 3 sono
ammissibili  nella  misura non superiore al 10 per cento del restante
investimento.
                               Art. 9.
                        Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese:
a)  parcelle  per  consulenze  legali,  parcelle  notarili, spese per
consulenza  tecnica o finanziaria, spese per contabilita' o revisione
contabile;
b)  spese  per  garanzie  bancarie  fornite  da  una banca o da altri
istituti finanziari;
c)  spese  per  contratti  di  leasing:  si  intendono tutte le spese
sostenute tramite leasing;
d) spese per scorte;
e) acquisti di beni e/o materiali usati;
f) spese accessorie quali l'IVA e le altre imposte e tasse;
g) le spese relative all'acquisto di beni di costo inferiore a 500,00
euro;
h)  costi  di  ammortamento  di  immobili,  impianti  o attrezzature;
interessi  debitori,  aggi,  spese e perdite di cambio ed altri oneri
meramente finanziari;
l) ammende, penali e spese per controversie legali.
                              Art. 10.
                      Termini del procedimento
1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  o  per  l'integrazione  di quelle gia'
presentate  e'  approvata  la  graduatoria  di  ammissibilita'  delle
domande  a  contributo  ed  e'  autorizzata la relativa spesa, previo
parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche.
                              Art. 11.
                        Criteri di priorita'
1.  Con  riferimento  alle  iniziative  ammesse  a  contributo di cui
all'art.  4  e'  data  priorita'  agli  interventi  che propongono il
maggior rapporto tra C02 evitata per anno ed euro di contributo.
2.  In  caso  di  iniziative aventi pari rapporto tra C02 evitata per
anno  ed  euro  di  contributo, opera il criterio relativo all'ordine
cronologico  di  presentazione  delle domande, determinato dal timbro
datano  apposto  dalla  struttura  competente,  in  caso  di consegna
diretta   o   di  spedizione  postale  ordinaria,  o  dalla  data  di
spedizione,  in  caso di invio tramite lettera raccomandata. Nel caso
di   domande  pervenute  o  spedite  nello  stesso  giorno,  l'ordine
cronologico e' attestato dal numero progressivo di protocollo.
                              Art. 12.
            Metodo di calcolo della C02 evitata per anno
1.  L'anidride  carbonica  (C02)  evitata  per anno e' calcolata come
specificato nell'allegato A.
                              Art. 13.
                  Eventuali risorse non utilizzate
1.   L'eventuale   eccedenza  finanziaria,  disponibile  ad  avvenuto
integrale  soddisfacimento  delle  domande  inserite  in graduatoria,
viene  utilizzata  per la copertura di altre domande ex art. 8, comma
10,   lettera-   f),   della   legge   n.   448/1998,   non   coperte
finanziariamente relative ad altri gruppi di intervento.
2.  Il  trasferimento  di  risorse  fra  i  gruppi  e'  disposto  con
deliberazione  della  giunta  regionale  su  proposta della Direzione
centrale    pianificazione   territoriale,   energia,   mobilita'   e
infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di
telecomunicazioni.
                              Art. 14.
        Comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio
1.  I  beneficiari  dei  contributi  inviano  alla Direzione centrale
attivita'   produttive,   Servizio  sostegno  e  promozione  comparto
produttivo  industriale,  specifica comunicazione scritta di inizio e
fine  dei  lavori  firmata  dal  tecnico  responsabile  e  dal legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria.
2.  Ai  fini  della  predisposizione  della  relazione annuale di cui
all'art.  4  del decreto ministeriale n. 337/2000 e delle informative
semestrali  di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 2001
(Ripartizione  dei finanziamenti ai programmi regionali sulla «Carbon
Tax»),  e'  fatto  obbligo  ai  beneficiari dei contributi di fornire
tutte  le  indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti,
garantendo  l'accesso  agli  impianti e ai relativi dati al personale
tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.
3.  In  qualsiasi  momento possono essere disposti controlli, anche a
campione,  al  fine  di verificare la veridicita' delle dichiarazioni
prodotte   dal   beneficiario   in  relazione  alla  concessione  del
contributo  e  possono  essere  richiesti  l'invio  di documenti e la
presentazione di chiarimenti.
4.  La  Direzione  centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e
promozione  comparto  produttivo industriale trasmette alla Direzione
centrale    pianificazione   territoriale,   energia,   mobilita'   e
infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di
telecomunicazioni   copia   delle   domande  pervenute,  copia  della
graduatoria,  nonche'  copia  delle comunicazioni di cui al comma 1 e
della documentazione di cui all'art. 15.
                              Art. 15.
                       Variazioni progettuali
1.  I  beneficiari  danno  tempestiva  comunicazione delle variazioni
progettuali  verificatesi  successivamente  alla  presentazione della
domanda di contributo.
2. Nel caso di variazioni di progetto intervenute dopo la concessione
del  contributo,  si  provvede,  sentito il parere dell'organo che ha
approvato  il  progetto,  all'eventuale  conferma dello stesso, senza
riconoscimento,  ai  fini  del  contributo,  delle eventuali maggiori
spese.
3.   Eventuali   variazioni  in  diminuzione  del  costo  complessivo
sostenuto rispetto alla spesa ammessa, se contenute nel limite del io
per  cento,  comportano  una  conseguente proporzionale riduzione del
contributo.
4.   Eventuali  variazioni  in  diminuzione  del  costo  complessivo,
sostenuto  in  misura  superiore  al 10 per cento rispetto alla spesa
ammessa,  comportano  una  conseguente  proporzionale  riduzione  del
contributo  previa  acquisizione  del  parere  dell'organo  che si e'
espresso sul progetto.
                              Art. 16.
              Modalita' di presentazione del consuntivo
1.  Entro  novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, che
deve  avvenire  non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di fine
lavori di cui all'art. 14, l'impresa presenta alla Direzione centrale
attivita'   produttive,   Servizio  sostegno  e  promozione  comparto
produttivo industriale la seguente documentazione:
a)  una  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' del legale
rappresentante,  dalla  quale  risulti  che le fatture, di cui si da'
elencazione,   riferite   all'intervento,   sono   state  interamente
quietanzate  e  che  sugli  originali e' stata apposta la dicitura di
annullamento:  «Fattura  utilizzata per l'erogazione di contributo ai
sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lettera
f)»  (Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  - Direzione centrale
attivita'   produttive,   Servizio  sostegno  e  promozione  comparto
produttivo industriale) (atto) n. ... del ....;
b)  una  perizia  giurata  di un tecnico iscritto all'albo o collegio
professionale  competente  per  tipologia  d'intervento, sottoscritta
anche   dal  legale  rappresentante  dell'impresa  beneficiaria,  che
attesti:
1)  la  corrispondenza  del  progetto realizzato con quello ammesso a
contributo;
2)   l'esito   delle  verifiche  sulla  C02  evitata  dall'intervento
realizzato calcolata come disposto all'art. 12;
3)  la  congruita'  e corrispondenza delle spese sostenute con quelle
preventivate.
2.  La Direzione centrale attivita' produttive inoltra alla Direzione
centrale    pianificazione   territoriale,   energia,   mobilita'   e
infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di
telecomunicazioni   la   documentazione   di   cui  al  comma  1  per
l'istruttoria tecnica.
3.   La  Direzione  centrale  pianificazione  territoriale,  energia,
mobilita'  e  infrastrutture  di  trasporto,  Servizio infrastrutture
energetiche   e   di  telecomunicazioni  valuta  congiuntamente  alla
Direzione   centrale   attivita'   produttive,  Servizio  sostegno  e
promozione   comparto   produttivo   industriale  la  coerenza  della
documentazione presentata.
4.   L'erogazione   del   contributo  concesso  avviene  in  un'unica
soluzione, previa presentazione della documentazione prevista.
5.  La  Direzione  centrale  pianificazione  territoriale,  energia e
mobilita'  e  infrastrutture  di  trasporto,  Servizio infrastrutture
energetiche  e  di  telecomunicazioni  compie controlli a campione al
fine di verificare la veridicita' della documentazione presentata.
                              Art. 17.
                      Variazione dei risultati
1.  E'  ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati
ad investimento realizzato, che comporti una minore riduzione di C02,
purche' contenuta nella misura del 10 per cento.
                              Art. 18.
                        Revoca del contributo
1.   In   caso   di  inosservanza  delle  disposizioni  del  presente
regolamento,  viene  disposta la revoca del contributo concesso ed il
conseguente   recupero  degli  importi  eventualmente  gia'  erogati,
maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge.
2.  Si  applicano altresi' le disposizioni di cui al titolo III, capo
II della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 19.
                       Vincolo di destinazione
1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere
la  destinazione  dei  beni  oggetto  di  contributo per la durata di
cinque  anni  a  partire  dalla  data  del  relativo provvedimento di
erogazione.
2.  I  soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Direzione
centrale   attivita'   produttive,  Servizio  sostegno  e  promozione
comparto  produttivo  industriale  entro il 28 febbraio di ogni anno,
apposita  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e
secondo  le  modalita' previste dall'art. 45 della legge regionale n.
7/2000,  attestante  il  mantenimento del vincolo di destinazione. In
caso  di inosservanza la Direzione centrale attivita' produttive puo'
procedere ad ispezioni e controlli.
                              Art. 20.
                      Obblighi dei beneficiari
1.  I  beneficiari  degli  incentivi  sono  tenuti  a  rispettare gli
obblighi  stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e
quelli specifici previsti dal presente regolamento.
                              Art. 21.
                   Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la Direzione
centrale   attivita'   produttive,  Servizio  sostegno  e  promozione
comparto  produttivo  industriale  e  presso  la  Direzione  centrale
pianificazione  territoriale,  energia, mobilita' e infrastrutture di
trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni
sono  trattati  anche  mediante  strumenti  informatici  ai soli fini
istruttori e di attuazione delle finalita' del procedimento.
                              Art. 22.
                             R i n v i o
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 23.
                           Rinvio dinamico
1.  Ai  sensi  dell'art.  38-bis  della legge regionale n. 7/2000, il
rinvio  a  leggi,  regolamenti e atti comunitari operato dal presente
regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei medesimi,
comprensivo    delle    modifiche    e    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione.
                              Art. 24.
                        A b r o g a z i o n e
1.  E'  abrogato  il  regolamento  emanato con decreto del Presidente
della  Regione  2  maggio  2002  n.  0114/Pres.  (Regolamento  per la
concessione  dei  finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera-
f) della legge n. 448/1998), modificato con il decreto del Presidente
della  Regione  29  aprile  2003,  n.  0114/Pres. (Regolamento per la
concessione  dei  finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera-
f) della legge n. 448/1998. Riapertura termini di presentazione delle
domande ex art. 6 del regolamento).
                              Art. 25.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)