ALLEGATO . Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 10, lettera- f) della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dell'art. 8, comma 10, lettera- f), della legge n. 448/1998 e del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337 (Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera- f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448), disciplina le priorita' di intervento, le procedure e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per la riduzione dell'anidride carbonica (C02) nel settore industriale. Art. 2. Struttura competente ai fini del procedimento 1. Gli adempimenti connessi all'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, sono demandati alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale. Art. 3. B e n e f i c i a r i 1. Possono accedere ai contributi le imprese industriali ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che svolgono attivita' produttiva da almeno due anni, a decorrere dalla data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 2. I beneficiari sono le imprese di cui al comma 1, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa comunitaria richiamata all'art. 5, comma 1. Art. 4. Iniziative ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale riguardanti impianti di cogenerazione per un uso efficiente dei combustibili, che rispettano la condizione tecnica di ammissibilita' definita dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6, titolo I. 2. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non puo' essere inferiore a 51.000,00 euro. 3. Il contributo e' pari al 40 per cento del costo aggiuntivo rispetto alla soluzione tradizionale non cogenerativa. Art. 5. Regime di aiuto 1. I contributi seguono le regole de minimis secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L n. 379. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari: a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada; b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada. 3. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo da luogo a un'intensita' d'aiuto superiore a quella fissata dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006. Art. 6. Presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 4. 2. Le domande vanno presentate, pena l'archiviazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 7, comma 1 sul Bollettino ufficiale della Regione, alla Direzione centrale attivita' produttive in via Trento n. 2, a Trieste. 3. Per la decorrenza e scadenza del termine di presentazione si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000. 4. Alle domande e' allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa all'attivita' effettivamente svolta e al corrispondente codice ATECO 2002; b) progetto di massima dell'intervento da realizzare; c) progetto di massima per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa; d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, iscritto all'albo dell'ordine o del collegio professionale competente per tipologia di intervento, controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la quantita' di C02 evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato A, attestante altresi' la congruita' delle spese preventivate; e) preventivo di spesa dettagliato riferito ai progetti di cui alle lettere b) e c); f) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori; g) scheda riassuntiva contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto, firmata dal tecnico abilitato come alla lettera- d); h) descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione; i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. Art. 7. Modalita' per la concessione dei contributi 1. La concessione di contributi per impianti di cogenerazione nel settore industriale avviene con procedura valutativa a bando, di cui all'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, fermo restando che le domande vengono sottoposte all'esame del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). 2. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni, nell'ambito di una coordinata collaborazione tra le strutture regionali, svolge l'istruttoria sui progetti sottoposti a contributo, con riferimento all'ammissibilita' dell'intervento e delle spese preventivate, sia del progetto da realizzare sia di quello per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa. 3. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni nello svolgimento della fase istruttoria richiede direttamente all'impresa eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione. 4. Un rappresentante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni relaziona al Comitato tecnico sugli esiti dell'istruttoria. 5. All'atto della concessione e ai fini della verifica del rispetto dei limiti de minimis l'impresa presenta una nuova dichiarazione sostitutiva attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e una contestuale dichiarazione d'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese da sostenere per progetti da realizzare, comprovate da documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda. 2. Per costo di investimento imputabile, ai fini dell'ammissibilita' all'incentivo, si intende il costo complessivo preventivato, relativo alle opere attinenti alla quantita' di C02 evitata per anno. 3. Le voci di spesa ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., sono: a) progettazione dell'iniziativa; b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa nonche' le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio; c) opere edili strettamente connesse e dimensionate ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature; d) altre attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'investimento oggetto del contributo; e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati; f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere b), c), d) ed e); g) spese per l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato ed ai requisiti di legge; h) spese relative all'utilizzo di proprie maestranze e prelievi da magazzino; i) acquisto dell'area necessaria all'installazione di quanto previsto alle lettere b), c) e d), ove l'acquisto sia strettamente finalizzato alla predetta installazione. 4. Le spese tecniche di cui alle lettere a), f), g) del comma 3 sono ammissibili nella misura non superiore al 10 per cento del restante investimento. Art. 9. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese: a) parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria, spese per contabilita' o revisione contabile; b) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari; c) spese per contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing; d) spese per scorte; e) acquisti di beni e/o materiali usati; f) spese accessorie quali l'IVA e le altre imposte e tasse; g) le spese relative all'acquisto di beni di costo inferiore a 500,00 euro; h) costi di ammortamento di immobili, impianti o attrezzature; interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; l) ammende, penali e spese per controversie legali. Art. 10. Termini del procedimento 1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle gia' presentate e' approvata la graduatoria di ammissibilita' delle domande a contributo ed e' autorizzata la relativa spesa, previo parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche. Art. 11. Criteri di priorita' 1. Con riferimento alle iniziative ammesse a contributo di cui all'art. 4 e' data priorita' agli interventi che propongono il maggior rapporto tra C02 evitata per anno ed euro di contributo. 2. In caso di iniziative aventi pari rapporto tra C02 evitata per anno ed euro di contributo, opera il criterio relativo all'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro datano apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, o dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata. Nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico e' attestato dal numero progressivo di protocollo. Art. 12. Metodo di calcolo della C02 evitata per anno 1. L'anidride carbonica (C02) evitata per anno e' calcolata come specificato nell'allegato A. Art. 13. Eventuali risorse non utilizzate 1. L'eventuale eccedenza finanziaria, disponibile ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di altre domande ex art. 8, comma 10, lettera- f), della legge n. 448/1998, non coperte finanziariamente relative ad altri gruppi di intervento. 2. Il trasferimento di risorse fra i gruppi e' disposto con deliberazione della giunta regionale su proposta della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni. Art. 14. Comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio 1. I beneficiari dei contributi inviano alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, specifica comunicazione scritta di inizio e fine dei lavori firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. 2. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 337/2000 e delle informative semestrali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 2001 (Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla «Carbon Tax»), e' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo l'accesso agli impianti e ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche. 3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti. 4. La Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale trasmette alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni copia delle domande pervenute, copia della graduatoria, nonche' copia delle comunicazioni di cui al comma 1 e della documentazione di cui all'art. 15. Art. 15. Variazioni progettuali 1. I beneficiari danno tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di contributo. 2. Nel caso di variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo, si provvede, sentito il parere dell'organo che ha approvato il progetto, all'eventuale conferma dello stesso, senza riconoscimento, ai fini del contributo, delle eventuali maggiori spese. 3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, se contenute nel limite del io per cento, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo. 4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo, sostenuto in misura superiore al 10 per cento rispetto alla spesa ammessa, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo previa acquisizione del parere dell'organo che si e' espresso sul progetto. Art. 16. Modalita' di presentazione del consuntivo 1. Entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, che deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui all'art. 14, l'impresa presenta alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale la seguente documentazione: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del legale rappresentante, dalla quale risulti che le fatture, di cui si da' elencazione, riferite all'intervento, sono state interamente quietanzate e che sugli originali e' stata apposta la dicitura di annullamento: «Fattura utilizzata per l'erogazione di contributo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lettera f)» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale) (atto) n. ... del ....; b) una perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per tipologia d'intervento, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che attesti: 1) la corrispondenza del progetto realizzato con quello ammesso a contributo; 2) l'esito delle verifiche sulla C02 evitata dall'intervento realizzato calcolata come disposto all'art. 12; 3) la congruita' e corrispondenza delle spese sostenute con quelle preventivate. 2. La Direzione centrale attivita' produttive inoltra alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni la documentazione di cui al comma 1 per l'istruttoria tecnica. 3. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni valuta congiuntamente alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale la coerenza della documentazione presentata. 4. L'erogazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione prevista. 5. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia e mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni compie controlli a campione al fine di verificare la veridicita' della documentazione presentata. Art. 17. Variazione dei risultati 1. E' ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato, che comporti una minore riduzione di C02, purche' contenuta nella misura del 10 per cento. Art. 18. Revoca del contributo 1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del contributo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente gia' erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge. 2. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Vincolo di destinazione 1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione. 2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza la Direzione centrale attivita' produttive puo' procedere ad ispezioni e controlli. Art. 20. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento. Art. 21. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la Direzione centrale attivita' produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale e presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalita' del procedimento. Art. 22. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 23. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 24. A b r o g a z i o n e 1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002 n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera- f) della legge n. 448/1998), modificato con il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera- f) della legge n. 448/1998. Riapertura termini di presentazione delle domande ex art. 6 del regolamento). Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)