ALLEGATO
   Regolamento  recante  modifiche  e integrazioni al «Regolamento di
esecuzione  dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia
di   assegnazione  ai  Centri  di  assistenza  tecnica  alle  imprese
commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle
microimprese,  piccole  e  medie imprese commerciali, turistiche e di
servizio»  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  22
dicembre 2006, n. 0400/Pres.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il  presente  regolamento  dispone  le  necessarie modifiche e
integrazioni  al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge
regionale  29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza
tecnica  alle  imprese  commerciali  dei  fondi per la concessione di
contributi  a  favore  delle  microimprese,  piccole  e medie imprese
commerciali,  turistiche  e  di  servizio»,  emanato  con decreto del
Presidente  della  Regione  22  dicembre 2006, n. 0400/Pres., al fine
dell'adeguamento  alla  normativa  comunitaria in materia di aiuti di
Stato  prevista  dal  regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del  trattato  CE  agli  aiuti  d'importanza  minore  («de minimis»),
pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea, serie L, n.
379, del 28 dicembre 2006.
                               Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 2
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.   L'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Regione.  n.
0400/2006, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  2  (Regime  di  aiuto).  - 1. I contributi sono concessi in
osservanza  delle  condizioni  prescritte  dal  regolamento  (CE)  n.
1998/2006   della   Commissione   del   15   dicembre  2006  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza  minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  regolamento  (CE)  n. 1998/2006,
l'importo  complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  concessi  a  una
medesima  impresa  non puo' superare i 200 mila euro nell'arco di tre
esercizi finanziari.».
                               Art. 3.
                      Sostituzione dell'art. 4
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
e' sostituito dal seguente:
   «Art.  4  (Imprese  e  tipologie di aiuto esclusi). -- 1. Ai sensi
dell'art.  1  del  regolamento  (CE)  n. 1998/2006 sono esclusi dagli
aiuti  «de  minimis»  i  settori di attivita' e le tipologie di aiuto
come   indicati   nell'allegato   A,   aggiornato,   per   consentire
l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria  in  materia,  anche  con
particolare  riferimento  all'individuazione dei settori di attivita'
escluse,   con   decreto   del  direttore  centrale  delle  attivita'
produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto al comma 1, non possono altresi'
beneficiare dei contributi:
   a) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono
in  stato  di  fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa;
   b)  le  imprese  di  servizi  iscritte agli Albi provinciali delle
imprese artigiane.».
                               Art. 4.
                   Modifica al comma 3 dell'art. 5
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione
n. 0400/2006 le parole «Regolamento (CE) n. 69/2001.» sono sostituite
dalle seguenti: «Regolamento (CE) n. 1998/2006.».
                               Art. 5.
                        Modifiche all'art. 7
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Dopo  la  lettera-  d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Regione n. 0400/2006 e' aggiunta la seguente:
   «d-bis)  Ammodernamento  e  adeguamento di immobili aziendali alle
vigenti normative in materia di sicurezza.».
   2. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n.  0400/2006  le  parole  «dell'importo di 100 mila euro concedibili
alla  stessa  impresa  nel  corso del triennio» sono sostituite dalle
seguenti: «de minimis di cui all'art. 2, comma 2.».
                               Art. 6.
                        Modifiche all'art. 8
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione
n.  0400/2006  le  parole  «nell'allegato  A»  sono  sostituite dalle
seguenti: «nell'allegato B».
   2.  Dopo  il  comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Regione n. 0400/2006 e' aggiunto il seguente:
   «5-bis.  Ai  fini  della verifica del rispetto dei limiti previsti
dall'art.  2,  comma  2, la concessione e' subordinata al rilascio di
una   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante  qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto nel corso dei
due  esercizi  finanziari  precedenti e nell'esercizio finanziario in
corso.».
   3. Al comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione
n.  0400/2006  le  parole  «Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla
data  di  presentazione della domanda di contributo,» sono sostituite
dalle   seguenti:   «Entro   sei   mesi   decorrenti  dalla  data  di
comunicazione di avvenuta concessione del contributo da parte del CAT
all'impresa,».
   4.  Dopo  il  comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Regione n. 0400/2006 e' aggiunto il seguente:
   «7-bis. Per le tipologie di intervento previste alla lettera-n b),
del  comma  1,  dell'art.  7, il termine di rendicontazione di cui al
comma  7,  puo' essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei
mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.».
   5.  Al  comma  8  dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della
Regione.  n.  0400/2006 le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «dodici mesi».
                               Art. 7.
                  Modifica al comma 4 dell'art. 10
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Al  comma  4  dell'art.  10  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0400/2006  dopo la parola «autovetture» sono aggiunte le
seguenti:  «nonche',  da parte delle imprese che effettuano trasporto
di  merci  su  strada  per  conto terzi, l'acquisto di veicoli per il
trasporto di merci su strada.».
                               Art. 8.
                    Introduzione dell'art. 10-bis
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Dopo  l'art.  10  del  decreto del Presidente della Regione n.
0400/2006 e' aggiunto il seguente:
   «Art.  10-bis  (Obbligo dell'impresa beneficiaria). - 1. L'impresa
beneficiaria   comunica   ogni  successiva  variazione  rilevante  in
riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 8, comma 5-bis.».
                               Art. 9.
                  Modifica al comma 5 dell'art. 14
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Al  comma  5  dell'art.  14  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0400/2006  le  parole  «e  provvedono  agli  adempimenti
necessari al recupero degli importi dovuti» sono soppresse.
                              Art. 10.
                  Modifica al comma 1 dell'art. 17
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Al  comma  1  dell'art.  17  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0400/2006 le parole «dell'art. 4 del regolamento (CE) n.
69/2001»  sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 5, paragrafo 3 e
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006».
                              Art. 11.
                  Modifica al comma 1 dell'art. 19
        del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Al  comma  1  dell'art.  19  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0400/2006 dopo le parole «per l'anno 2006» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  ferma restando l'applicazione del nuovo regime «de
minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006».
                              Art. 12.
                    Sostituzione dell'Allegato A
        al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  L'allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0400/2006  e'  sostituito  dall'allegato  B  al presente regolamento,
riferito  all'art.  8,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Regione  n.  0400/2006,  denominato  «Parametri  di valutazione delle
domande di contributo».
                              Art. 13.
                    Introduzione dell'Allegato A
        al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006
   1.  Prima  dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione
n.  0400/2006,  come introdotto ai sensi dell'art. 12, e' inserito il
seguente:
   «Allegato A al presente regolamento, riferito all'art. 4, comma 1,
del  decreto  del  Presidente  della Regione n. 0400/2006, denominato
"Regime  di  aiuto  de  minimis - Settori di attivita' e tipologie di
aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006".».
                              Art. 14.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   (Omissis).
   Visto, il Presidente: Illy