ALLEGATO Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006. Art. 2. Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione. n. 0400/2006, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Regime di aiuto). - 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa non puo' superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.». Art. 3. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Imprese e tipologie di aiuto esclusi). -- 1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «de minimis» i settori di attivita' e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A, aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attivita' escluse, con decreto del direttore centrale delle attivita' produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresi' beneficiare dei contributi: a) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.». Art. 4. Modifica al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «Regolamento (CE) n. 69/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (CE) n. 1998/2006.». Art. 5. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Dopo la lettera- d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.». 2. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «dell'importo di 100 mila euro concedibili alla stessa impresa nel corso del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «de minimis di cui all'art. 2, comma 2.». Art. 6. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «nell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato B». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, la concessione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.». 3. Al comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo da parte del CAT all'impresa,». 4. Dopo il comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le tipologie di intervento previste alla lettera-n b), del comma 1, dell'art. 7, il termine di rendicontazione di cui al comma 7, puo' essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.». 5. Al comma 8 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione. n. 0400/2006 le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Art. 7. Modifica al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 dopo la parola «autovetture» sono aggiunte le seguenti: «nonche', da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.». Art. 8. Introduzione dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 e' aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Obbligo dell'impresa beneficiaria). - 1. L'impresa beneficiaria comunica ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 8, comma 5-bis.». Art. 9. Modifica al comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Al comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «e provvedono agli adempimenti necessari al recupero degli importi dovuti» sono soppresse. Art. 10. Modifica al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006». Art. 11. Modifica al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 dopo le parole «per l'anno 2006» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'applicazione del nuovo regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006». Art. 12. Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento, riferito all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, denominato «Parametri di valutazione delle domande di contributo». Art. 13. Introduzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 1. Prima dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, come introdotto ai sensi dell'art. 12, e' inserito il seguente: «Allegato A al presente regolamento, riferito all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, denominato "Regime di aiuto de minimis - Settori di attivita' e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006".». Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Illy