(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento
del  bilancio  2001  e  del  bilancio  pluriennale 2001-2003 ai sensi
dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
   Visto in particolare l'art. 6, commi da 1 a 7 della suddetta legge
regionale,  con  cui  si  prevedono  interventi  agevolati al fine di
favorire  il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali,
di  servizio  e  loro consorzi, riservando particolare attenzione tra
queste alle imprese giovanili e femminili;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale di data 18 aprile
2002,  n.  1243,  con  la quale e' stato approvato il regolamento per
l'utilizzo  della  provvista  mista  di  cui  all'art.  6 della legge
regionale n. 23/2001;
   Visto  il  proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., attuativo
della suddetta deliberazione;
   Considerato  che i finanziamenti di cui al regolamento emanato con
il  decreto  del  Presidente  delle  Regione  n. 0118/Pres./2002 sono
concessi, fatti salvi quelli previsti all'art. 10, in osservanza alle
condizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
del  12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea  L  10  del 13 gennaio 2001, relativo alla applicazione degli
articoli  87  e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle
piccole  e  medie  imprese,  come  modificato dal regolamento (CE) n.
364/2004  del  25  febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione  europea  L 63 del 28 febbraio 2004, dal regolamento (CE)
n. 1976/2006 della commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea L 368 del 23 dicembre 2006 e
dal  regolamento  (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006,  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358
del 16 dicembre 2006;
   Considerato  che  i restanti finanziamenti, disciplinati dall'art.
10 del regolamento in questione, seguono la regola del «de minimis» e
sono  concessi  in  osservanza delle condizioni di cui al regolamento
(CE)  n.  69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, il quale non
e'  piu'  in vigore dal 1 gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi
per  un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis
da esso disciplinati;
   Vista  la  necessita'  di  disporre  le  necessarie  modifiche  ed
integrazioni  al  succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla
sopravvenuta  normativa  comunitaria  in  materia  di  aiuti di stato
prevista:
   1)  dal  regolamento  (CE)  n.  1857/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti  agricoli  e recante
modifica  al  regolamento  (CE n. 70/2001 e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006;
   2)  dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  serie  L 379 del 28
dicembre 2006;
   3)  dal  regolamento  (CE)  n.  1976/2006 della Commissione del 20
dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
serie  L  368 del 23 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n.
2204/2002, n. 70/2001 e n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei
periodi di applicazione;
   4)  dal  regolamento  (CE)  n.  364/2004  della Commissione del 25
febbraio  2004  recante  modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per
quanto  concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti
alla   ricerca   e   sviluppo  e  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004;
   Vista  la  necessita'  di  disporre  le  necessarie  modifiche  ed
integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento:
   1)  al  «Regolamento  concernente  regole applicabili ai regimi di
aiuto  a  finalita'  regionale  a  partire  dal  1  gennaio  2007  in
conformita'  ai  nuovi  orientamenti  in  materia di aiuti di Stato a
finalita'  regionale  2007-2013»  emanato  con decreto del Presidente
della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.;
   2)  all'art.  73  della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in
materia  di sicurezza sul lavoro, nella sua interpretazione autentica
disposta  con l'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005,
n.  4  (Interventi  per  il  sostegno e lo sviluppo competitivo delle
piccole  e  medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla
sentenza  della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio
2002,  causa  C-439/99,  e al parere motivato della Commissione delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004);
   Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare il «Regolamento
per  l'utilizzo  della  provvista mista di cui all'art. 6 della legge
regionale  n.  23  del  12  settembre  2001»  emanato con decreto del
Presidente  della  Regione  2  maggio 2002, n. 0118/Pres., al fine di
adeguarlo  alla  normativa  comunitaria sopra citata, con particolare
riferimento  alla  nuova disciplina dei regimi di aiuto de minimis di
cui  al  regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di
applicazione   del   regolamento   (CE)   70/2001  al  settore  della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
   Rilevato   che   il  citato  regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  da
applicarsi  a  partire dal 1 gennaio 2007, e' obbligatorio in tutti i
suoi  elementi  e  direttamente  applicabile  in ciascuno degli Stati
membri;
   Tenuto  conto  che  l'adeguamento  dei regimi de minimis esistenti
deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno;
   Ravvisata  l'opportunita'  di provvedere all'introduzione di nuove
disposizioni operative, per gli interventi agevolati volti a favorire
il  finanziamento  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali, di
servizio  e  loro  consorzi,  riservando  particolare  attenzione tra
queste  alle  imprese  giovanili  e femminili, al fine di adeguare le
modalita' di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo
locale;
   Ritenuto,   pertanto,  di  approvare  le  modifiche  regolamentari
secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
   Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso» ed in particolare l'art. 30 della stessa che, per
la  concessione  di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e
delle modalita' avvenga in forma di regolamento;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2007,
n. 1459;
                              Decreta:
   1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per
l'utilizzo  della  provvista  mista  di  cui  all'art.  6 della legge
regionale  n.  23  del  12  settembre  2001»  emanato con decreto del
Presidente  della  Regione  2  maggio  2002, n. 0118/Pres., nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e fare
osservare   dette  disposizioni  quali  modifiche  e  integrazioni  a
regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY