(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7); Visto in particolare l'art. 6, commi da 1 a 7 della suddetta legge regionale, con cui si prevedono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili; Vista la deliberazione della giunta regionale di data 18 aprile 2002, n. 1243, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2001; Visto il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., attuativo della suddetta deliberazione; Considerato che i finanziamenti di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente delle Regione n. 0118/Pres./2002 sono concessi, fatti salvi quelli previsti all'art. 10, in osservanza alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004, dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 368 del 23 dicembre 2006 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006; Considerato che i restanti finanziamenti, disciplinati dall'art. 10 del regolamento in questione, seguono la regola del «de minimis» e sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, il quale non e' piu' in vigore dal 1 gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati; Vista la necessita' di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di stato prevista: 1) dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE n. 70/2001 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006; 2) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006; 3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 368 del 23 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, n. 70/2001 e n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione; 4) dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004; Vista la necessita' di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento: 1) al «Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalita' regionale a partire dal 1 gennaio 2007 in conformita' ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.; 2) all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, nella sua interpretazione autentica disposta con l'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004); Ritenuto conseguentemente necessario modificare il «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Rilevato che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2007, e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; Tenuto conto che l'adeguamento dei regimi de minimis esistenti deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno; Ravvisata l'opportunita' di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative, per gli interventi agevolati volti a favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili, al fine di adeguare le modalita' di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo locale; Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'art. 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalita' avvenga in forma di regolamento; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1459; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY