Art. 5. Partecipazione dei comuni alle spese 1. Il contributo annnuale e' concesso, con anticipazione del cinquanta per cento entro trenta giorni dall'approvazione del programma ed il restante cinquanta per cento a seguito della rendicontazione di cui all'Art. 4, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal comune beneficiario.