Art. 5.
                Partecipazione dei comuni alle spese

    1.  Il  contributo  annnuale  e'  concesso, con anticipazione del
cinquanta   per  cento  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del
programma  ed  il  restante  cinquanta  per  cento  a  seguito  della
rendicontazione  di  cui all'Art. 4, in misura comunque non superiore
al  cinquanta  per  cento  della  spesa  effettivamente  sostenuta  e
documentata dal comune beneficiario.