Art. 3.
           L'allevamento ai fini della produzione da carne

    1.  La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla
macellazione  di  animali  maschi  e  femmine  di eta' compresa fra i
dodici  ed  i  venti  mesi  di  razza  mediterranea italiana, nati ed
allevati  nel territorio campano cosi' come previsto nel disciplinare
della carne di bufalo campano.
    2.   Le   aziende   adottano   le  tecniche  di  alimentazione  e
distabulazione  previste dal disciplinare predisposto per il prodotto
carne di bufalo campano.
    3.  I  centri  di  ingrasso devono essere ubicati all'interno del
comprensorio   identificato  dal  disciplinare  di  produzione  e  si
attengono   per  l'alimentazione  e  gli  incrementi  ponderali  medi
giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo.
    4. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confeziona- mento
hanno  sede  operativa  all'interno del comprensorio identificato dal
disciplinare di produzione.