Art. 3. L'allevamento ai fini della produzione da carne 1. La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di eta' compresa fra i dodici ed i venti mesi di razza mediterranea italiana, nati ed allevati nel territorio campano cosi' come previsto nel disciplinare della carne di bufalo campano. 2. Le aziende adottano le tecniche di alimentazione e distabulazione previste dal disciplinare predisposto per il prodotto carne di bufalo campano. 3. I centri di ingrasso devono essere ubicati all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione e si attengono per l'alimentazione e gli incrementi ponderali medi giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo. 4. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confeziona- mento hanno sede operativa all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione.