Art. 5.
                     Consorzi di valorizzazione

    1.  Allevatori,  macellatori  ed  imprese  di  lavorazione  della
filiera  di  carne  di  bufalo  campano iscritte negli elenchi di cui
all'art.  4  del  disciplinare  del  regolamento indicato all'art. l,
possono  costituire,  ai  sensi  dell'art. 2602 e seguenti del codice
civile,  consorzi  di  valorizzazione  il  cui  atto costitutivo e lo
statuto  prevedono  espressamente  il  perseguimento,  senza scopo di
lucro,  della valorizzazione e della promozione della carne di bufalo
campano.
    2.  Lo  statuto dei consorzi di valorizzazione prevede, altresi',
espressamente  l'accesso,  in  maniera singola o associata, a tutti i
soggetti  partecipanti  alla filiera produttiva della carne di bufalo
campano.