Art. 5. Consorzi di valorizzazione 1. Allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo campano iscritte negli elenchi di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. l, possono costituire, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di bufalo campano. 2. Lo statuto dei consorzi di valorizzazione prevede, altresi', espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva della carne di bufalo campano.