Art. 6. Finanziamenti 1. Per ilperseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e' concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'art. 5 un contributo annuo per attivita' promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni ovvero la partecipazione a manifestazioni simili sulla base di programmi di attivita' annuali. Le attivita' promozionali possono prevedere, con le associazioni della ristorazione campana, le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di bufalo campano nei menu' tipici locali. Le attivita' di promozione e valorizzazione debbono esaltare la tracciabilita' del prodotto «carne di bufalo campano» cosi' come previsto dal disciplinare della carne di bufalo campano, nonche' delle forme di controllo veterinario prima e dopo la macellazione dell'animale. Il contributo annuo non puo' superare la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attivita'. Presso l'assessorato dell'agricoltura e' istituita apposita commissione tecnica, presieduta dal capoarea, al fine di valutare le proposte di attivita' di valorizzazione e di promozione della carne di bufalo campano per l'ammissibilita' di finanziamenti di cui al presente articolo. 2. A seguito del riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del consorzio di tutela della carne di bufalo campano, gli aiuti di cui al comma 1 sono riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo. 3. Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio, con l'istituzione della unita' previsionale di base 7.29.65 di un apposito capitolo denominato «Promozione e valorizzazione della carne di bufalo campano». 4. La durata del regime di aiuti di cui al comma 1 e' stabilita in anni 5. 5. Le iniziative di valorizzazione e promozione di carne di bufalo campano possono prevedere contributi alle aziende zootecniche bufaline al fine di incentivare l'allevamento del bufalo maschio da destinare alla macellazione, con le modalita' di allevamento, di alimentazione e di controllo veterinario previsti dal disciplinare di cui al regolamento indicato all'art. l e dalla presente legge.