Art. 6.
                            Finanziamenti

    1.  Per  ilperseguimento  delle  finalita'  di  cui all'art. 1 e'
concesso   ai  consorzi  di  valorizzazione  di  cui  all'art.  5  un
contributo  annuo per attivita' promozionali quali la divulgazione di
conoscenze  scientifiche,  l'organizzazione  di  fiere ed esposizioni
ovvero  la  partecipazione  a  manifestazioni  simili  sulla  base di
programmi  di  attivita'  annuali.  Le attivita' promozionali possono
prevedere,   con  le  associazioni  della  ristorazione  campana,  le
relative  incentivazioni  per  l'inserimento  della  carne  di bufalo
campano  nei  menu'  tipici  locali.  Le  attivita'  di  promozione e
valorizzazione debbono esaltare la tracciabilita' del prodotto «carne
di  bufalo  campano» cosi' come previsto dal disciplinare della carne
di bufalo campano, nonche' delle forme di controllo veterinario prima
e  dopo  la  macellazione  dell'animale. Il contributo annuo non puo'
superare  la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta
ammissibile  a  seguito  dell'istruttoria effettuata sui programmi di
attivita'.   Presso   l'assessorato   dell'agricoltura  e'  istituita
apposita  commissione  tecnica,  presieduta  dal capoarea, al fine di
valutare  le  proposte di attivita' di valorizzazione e di promozione
della  carne  di bufalo campano per l'ammissibilita' di finanziamenti
di cui al presente articolo.
    2.  A  seguito  del  riconoscimento  da parte del Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari  e forestali del consorzio di tutela
della  carne  di  bufalo  campano,  gli  aiuti di cui al comma 1 sono
riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo.
    3.  Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si provvede
con legge di bilancio, con l'istituzione della unita' previsionale di
base  7.29.65  di  un  apposito  capitolo  denominato  «Promozione  e
valorizzazione della carne di bufalo campano».
    4.  La  durata del regime di aiuti di cui al comma 1 e' stabilita
in anni 5.
    5.  Le  iniziative  di  valorizzazione  e  promozione di carne di
bufalo  campano possono prevedere contributi alle aziende zootecniche
bufaline  al  fine di incentivare l'allevamento del bufalo maschio da
destinare  alla  macellazione,  con  le  modalita' di allevamento, di
alimentazione e di controllo veterinario previsti dal disciplinare di
cui al regolamento indicato all'art. l e dalla presente legge.