Art. 7. Accesso ai finanziamenti 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 6. 2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 e' effettuata sulla base dei seguenti criteri generali: a) numero di aziende aderenti al consorzio, cosi' come definite all'art. 5, comma 1; b) rappresentativita' territoriale del consorzio; c) consistenza della platea sociale e volume d'affari; d) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera; e) validita' delle attivita' promozionali previste nei programmi; f) numero di aziende di allevamento di bufali presenti nel consorzio.