Art. 7.
                      Accesso ai finanziamenti

    1.   La   giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  fissa
annualmente  i  termini  e  le  condizioni per la presentazione delle
istanze  di  finanziamento  dei relativi programmi per l'accesso alle
provvidenze di cui all'art. 6.
    2.  La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 e'
effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:
      a) numero di aziende aderenti al consorzio, cosi' come definite
all'art. 5, comma 1;
      b) rappresentativita' territoriale del consorzio;
      c) consistenza della platea sociale e volume d'affari;
      d) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio
nell'ambito della filiera;
      e) validita'   delle   attivita'   promozionali   previste  nei
programmi;
      f) numero  di  aziende  di  allevamento  di bufali presenti nel
consorzio.