Art. 8.
                         Procedure attuative

    1.  Le  procedure  attuative  di  cui alla presente legge trovano
regolare   applicazione,   fermo   restando  che  l'esecutivita'  dei
provvedimenti  di  concessione  del  finanziamento  e' subordinata al
parere di conformita' della commissione europea, ai sensi degli artt.
87 e 88 del trattato CE.