Art. 10. Registro regionale dello spettacolo 1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attivita' di spettacolo. 2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti: a) almeno una sede nel territorio regionale; b) documentata attivita' di spettacolo, svolta da almeno un biennio. 3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, e' condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere d), i). 4. La giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, sulle modalita' di iscrizione al registro e per la sua tenuta.