Art. 10.
                 Registro regionale dello spettacolo

    1.  E'  istituito  il registro regionale dei soggetti beneficiari
dei contributi regionali per le attivita' di spettacolo.
    2.  Ai  fini  dell'iscrizione  al  registro,  i  soggetti  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) almeno una sede nel territorio regionale;
      b) documentata  attivita'  di  spettacolo,  svolta da almeno un
biennio.
    3.  L'iscrizione  nel  registro  regionale,  disposta dal settore
regionale  competente,  e' condizione indispensabile per l'accesso ai
contributi  previsti  dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti
di cui all'art. 6, comma 2, lettere d), i).
    4.  La  giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro
tre  mesi  dalla  pubblicazione  della  presente legge nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Campania, sulle modalita' di iscrizione al
registro e per la sua tenuta.