Art. 11.
Osservatorio  regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione
                             qualitativa

    1  .  E'  istituito  l'osservatorio  regionale  sullo spettacolo,
presieduto  dall'assessore  al  ramo,  e di cui fanno parte, oltre al
dirigente   del   settore   competente,  tre  esperti  della  materia
designati:
      a) uno dalle associazioni di categoria;
      b) uno dall'assessore regionale competente;
      c) uno  dalla  commissione consiliare permanente competente per
materia.
    2.  L'osservatorio  e' organo della giunta regionale con funzioni
consultive,   relativamente   alla   programmazione  regionale,  alla
definizione  delle  misure  finanziarie  ed alle misure di indirizzo.
Esso ha sede presso l'assessorato competente.
    3.  Esso,  in  collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo
istituito presso il Ministero competente:
      a) predispone      una      relazione     annuale     analitica
sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;
      b) raccoglie   ed   aggiorna  i  dati  e  le  notizie  relativi
all'andamento  dello  spettacolo,  nelle  sue  diverse  forme,  nella
Regione  Campania  al  fine  di  realizzare  attivita'  permanenti di
monitoraggio  quali  la  mappature  delle imprese, la mappatura delle
sedi,  l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi,
l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;
      c) sintetizza  i  dati  di  cui  alla  lettera  a)  al  fine di
estrapolare  il  numero  degli  spettatori (totale e per settori), il
numero  delle  recite  (totale e per settori), il numero di organismi
presenti  sul  territorio,  il  numero  delle  sedi  dove  e'  svolta
attivita'  di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per
tipologia  di  settore),  i finanziamenti degli enti pubblici (divisi
per settore);
      d) realizza   analisi   ed   elaborazioni   su  temi  specifici
individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:
      d) 1) andamenti  economici  degli  enti  e  delle  imprese  del
settore;
      d) 2) offerta teatrale;
      d) 3) indagini  quantitative e qualitative sul pubblico e sulla
domanda inespressa;
      d) 4) indagini sui settori emergenti;
      d) 5) modelli organizzativi delle imprese;
      d) 6) sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive
dei circuiti territoriali;
      e) acquisisce  tutti  gli  elementi  di  conoscenza sulla spesa
annua  complessiva  in  Regione,  ivi  compresa  quella  svolta dalle
istituzioni   e   dagli   enti   locali   destinata  al  sostegno  ed
all'incentivazione dello spettacolo;
      f) collabora  con  istituzioni  ed  organismi  culturali  quali
universita', istituti di ricerca, associazioni d'imprese;
      g) diffonde   e   comunica   adeguatamente  i  risultati  delle
attivita'   svolte   attraverso   rapporti   annuali,   pubblicazioni
periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.
    4.  Con atto della giunta regionale e' costituita una commissione
per  la  valutazione  qualitativa  delle  iniziative  proposte per il
sostegno  regionale,  per i seguenti settori: teatro, musica e danza.
Ogni  commissione  e' composta di tre membri di comprovata esperienza
nel  rispettivo settore, di cui due designati dall'assessorato ed uno
dalla   commissione   permanente  competente  per  materia.  Essa  e'
presieduta dal dirigente del settore competente.
    5.   Le   funzioni   di   segreteria  dell'osservatorio  e  delle
commissioni  per la valutazione qualitativa sono svolte dal personale
del settore competente.
    6.  I  componenti  delle  commissioni di cui al presente articolo
sono  incompatibili,  pena  decadenza,  con  incarichi decisionali di
diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti
destinatari  dei  contributi.  Essi  durano  in  carica un triennio e
l'incarico non rinnovabile per il triennio successivo.
    7.  Ai componenti dell'osservatorio regionale per lo spettacolo e
delle commissioni qualitative spetta un gettone di presenza.