Art. 11. Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa 1 . E' istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati: a) uno dalle associazioni di categoria; b) uno dall'assessore regionale competente; c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia. 2. L'osservatorio e' organo della giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente. 3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente: a) predispone una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge; b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella Regione Campania al fine di realizzare attivita' permanenti di monitoraggio quali la mappature delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici; c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove e' svolta attivita' di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore); d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti: d) 1) andamenti economici degli enti e delle imprese del settore; d) 2) offerta teatrale; d) 3) indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa; d) 4) indagini sui settori emergenti; d) 5) modelli organizzativi delle imprese; d) 6) sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali; e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo; f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali universita', istituti di ricerca, associazioni d'imprese; g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attivita' svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate. 4. Con atto della giunta regionale e' costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione e' composta di tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore, di cui due designati dall'assessorato ed uno dalla commissione permanente competente per materia. Essa e' presieduta dal dirigente del settore competente. 5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte dal personale del settore competente. 6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non rinnovabile per il triennio successivo. 7. Ai componenti dell'osservatorio regionale per lo spettacolo e delle commissioni qualitative spetta un gettone di presenza.