Art. 12.
                    Pianificazione delle risorse

    1. Il piano finanziario e' articolato come segue:
      a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attivita' di
spettacolo, cui sono assegnate il diciassette e mezzo per cento delle
risorse disponibili;
      b) programmi  triennali  di  investimento  e promozione, pari a
sedici e mezzo per cento delle risorse;
      c) sostegno  a  favore  dei  soggetti di cui all'art. 9, pari a
trentotto per cento delle risorse;
      d) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art.
2,  comma 2, lettera b) cui sono assegnate il quattro per cento delle
risorse disponibili;
      e) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art.
2,  comma  2, lettera c), cui sono assegnate il tre e mezzo per cento
delle risorse disponibili;
      f) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art.
2  comma  2,  lettere d), e), l), cui sono assegnate il due per cento
delle risorse disponibili;
      g) sostegno   annuale   dell'attivita'   dei  soggetti  di  cui
all'artt. 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il tre per cento
delle risorse disponibili;
      h) sostegno  annuale per quei soggetti di cui all'art. 2, comma
2,  lettera  n),  che  rispettano  i  requisiti dell'art. 10, settore
danza,  art. 16, settore teatrale, del decreto del Ministero dei beni
ed  attivita'  culturali  del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il
tre per cento delle risorse disponibili;
      i) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art.
2,  comma 2, lettera p) cui sono assegnate il quattro per cento delle
risorse;
      l) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art.
2,  comma 2, lettera q) cui sono assegnate il quattro per cento delle
risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
      m) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art.
2,  comma  2,  lettera r) cui sono assegnate il tre e mezzo per cento
delle risorse;
      n) funzionamento  dell'osservatorio  regionale, degli organi di
valutazione  e  vigilanza  a cui sono assegnate l'uno per cento delle
risorse.
    2.  I  contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di
cui  al  comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi,
ad  eccezione  di quelli previsti dall'art. 6, comma 2, lettere d) ed
e).