Art. 12. Pianificazione delle risorse 1. Il piano finanziario e' articolato come segue: a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attivita' di spettacolo, cui sono assegnate il diciassette e mezzo per cento delle risorse disponibili; b) programmi triennali di investimento e promozione, pari a sedici e mezzo per cento delle risorse; c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'art. 9, pari a trentotto per cento delle risorse; d) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili; e) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse disponibili; f) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il due per cento delle risorse disponibili; g) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'artt. 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili; h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'art. 10, settore danza, art. 16, settore teatrale, del decreto del Ministero dei beni ed attivita' culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili; i) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera p) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse; l) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera q) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti; m) sostegno annuale dell'attivita' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera r) cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse; n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate l'uno per cento delle risorse. 2. I contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 6, comma 2, lettere d) ed e).