Art. 14.
          Modalita' e tempi di presentazione delle istanze

    1.  Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta
di  contributo  per l'attivita' che intendono svolgere dal 1° gennaio
al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.
    2.  La  Regione  successivamente all'esame istruttorio svolto dai
competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attivita'
dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la
cui  attivita'  decorre  dal  1°  gennaio.  Per  i  soggetti  la  cui
programmazione  non decorra dal 1° gennaio l'impegno di spesa avviene
entro il 30 settembre.
    3.  Ai  soggetti  richiedenti  e' riconosciuto un acconto, previa
verifica  da  parte  degli uffici regionali competenti dell'attivita'
gia'  svolta,  u'  che  non  puo'  superare  il  cinquanta  per cento
dell'intero  contributo  e  la cui erogazione e' concessa entro il 30
giugno  per  i  soggetti  la cui attivita' programmata decorre dal 1°
gennaio.
    4.  Ai  fini  della  liquidazione  del  contributo  concesso,  il
soggetto beneficiano e' tenuto a trasmettere al settore competente la
documentazione  necessaria,  entro  e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente,
attesa la regolarita' dell'istruttoria e previa verifica del rispetto
dei  contratti  nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie
di  lavoratori,  provvedere  alla  conclusione del procedimento entro
sessanta giorni.