Art. 14. Modalita' e tempi di presentazione delle istanze 1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attivita' che intendono svolgere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria. 2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attivita' dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attivita' decorre dal 1° gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1° gennaio l'impegno di spesa avviene entro il 30 settembre. 3. Ai soggetti richiedenti e' riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attivita' gia' svolta, u' che non puo' superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione e' concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attivita' programmata decorre dal 1° gennaio. 4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiano e' tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarita' dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni.