Art. 2.
                             Definizioni

    1.  Ai  fini  della presente legge rientrano nella definizione di
spettacolo:
      a) le attivita' di produzione, la distribuzione e la promozione
degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
      b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati
allo spettacolo;
      c) le attivita' di spettacolo viaggiante;
      d) l'attivita'  degli esercizi cinematografici e l'attivita' di
promozione cinematografica.
    2. Ai fini della presente legge, si intendono:
      a) per  centri  stabili  nazionali  d'arte  dello spettacolo ad
iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli
artt.  10  e  11  del decreto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali del 21 dicembre 2005 settore attivita' teatrali;
      b) per  centri  stabili  nazionali  d'arte  dello spettacolo ad
iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisisti di cui agli
artt. 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
      c) per   centri   stabili  nazionali  d'arte  dello  spettacolo
d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt.
10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
      d) per  istituzioni  concertistiche orchestrali, le istituzioni
dotate  di  un  complesso organizzato di artisti, tecnici e personale
amministrativo  con  carattere  di  continuita', aventi il compito di
promuovere,  agevolare e coordinare attivita' musicali nel territorio
provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali del 21 dicembre 2005 -
settore attivita' musicali;
      e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
      e) 1) dispongono  di  una  organizzazione artistica, tecnica ed
amministrativa con carattere di continuita' e stabilita';
      e) 2) hanno   la   disponibilita'   esclusiva   di   una  sala,
tecnicamente  attrezzata,  direttamente  gestita  con una qualificata
direzione artistica;
      e) 3) svolgono    attivita'   di   produzione   sostenuta   con
consolidati  interventi  o provvedimenti da parte dello Stato o della
Regione;
      e) 4. realizzano  almeno venticinque concerti l'anno di cui due
produzioni;
      f) per  teatri  di  tradizione, quelli che hanno come attivita'
prevalente  quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito
del  territorio  di  propria  competenza,  le  attivita' musicali con
particolare  riferimento  all'attivita'  lirica e che sono, altresi',
caratterizzati da:
      f) 1) comprovata  qualificazione  professionale della direzione
artistica;
      f) 2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di
un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e
di opere liriche;
      f) 3) rappresentazione   di  opere  liriche  non  inferiore  al
sessanta per cento dell'intero programma;
      f) 4) esecuzione  delle opere liriche con orchestre di non meno
di  quarantacinque  professori d'orchestra di nazionalita' italiana o
comunitaria,  salvo  i  casi  di  esecuzione di opere da camera per i
quali e' consentito un numero minore;
      f) 5) entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non
inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;
      g) per  associazioni  musicali,  i soggetti pubblici o privati,
senza scopo di lucro, che svolgono attivita' concertistica e corale;
      h) per  associazioni  di  danza, i soggetti pubblici o privati,
senza scopo di lucro, che svolgono attivita' tersicoree;
      i) per  associazioni  culturali, i soggetti pubblici o privati,
senza  scopo  di lucro, che svolgono attivita' teatrali di ricerca ed
innovazione e hanno comprovata storicita';
      l) per  soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e
promozione  dotate  di  autonoma  e  comprovata  qualificazione della
direzione   artistica,   con   stabilita'   del  nucleo  artistico  e
dell'organico  amministrativo  e  tecnico  con un minimo di ottocento
giornate  lavorative e di venti giornate recitative per la promozione
e  con  un minimo di trecentocinquanta giornate lavorative e di venti
giornate  recitative  per  la  produzione,  che  svolgono,  in ambito
regionale,   nazionale   o   comunitario,   attivita'   sostenuta  da
consolidati  interventi  o provvedimenti da parte dello Stato o della
Regione;
      m) per  imprese  ed  organismi  di  produzione,  i soggetti che
svolgono  attivita'  di produzione di spettacoli teatrali, musicali e
di  danza  sul  territorio  nazionale  o  regionale,  destinatari  di
consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si
caratterizzano per la validita' del progetto artistico e la capacita'
organizzativa;
      n) per  soggetti  di distribuzione, promozione e formazione del
pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari
di  consolidati  interventi  da parte dello Stato o della Regione, la
cui attivita' sul territorio regionale e' volta alla rappresentazione
di  almeno  quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza
in piu' piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione
e conoscenza delle arti dello spettacolo;
      o) per  esercizi  teatrali  privati  i soggetti gestori di sale
teatrali  provviste  di regolare agibilita', con un organico progetto
annuale   di   ospitalita'   di   compagnie   o  complessi  artistici
professionali di teatro, danza e musica;
      p) per  teatri  municipali  ad  attivita'  multidisciplinare, i
teatri  di  proprieta'  di comuni o province, gestiti in economia o a
mezzo  di  aziende  speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o
societa'  per  azioni  a  prevalente carattere pubblico, provvisti di
agibilita',  con  un  organico  progetto  annuale  di  ospitalita' di
compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con
adeguati   strumenti   finanziari   il   comune  o  la  provincia  di
appartenenza;
      q) per  teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprieta'
della  Regione,  o da essa controllati, situati in aree metropolitane
disagiate  ed  a  rischio  sociale,  che hanno una capienza di almeno
cinquecento posti;
      r) per  grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori
di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di
agibilita'  con  un  organico  progetto  annuale  di  ospitalita' con
prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali
o interna- zionali;
      s) per  residenza  multidisciplinare,  un  progetto  triennale,
attuato  da un soggetto avente personalita' giuridica, facente capo a
uno   o   piu'  comuni,  da  realizzare  con  il  concorso  dell'ente
territoriale  attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La
residenza  deve  garantire  una  molteplice  attivita' di promozione,
formazione  del  pubblico,  produzione  ed  ospitalita',  deve essere
altresi'  orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello
spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;
      t) per   esercizio   cinematografico   la   gestione   di  sale
cinematografiche,   con   non  piu'  di  quattro  schermi,  anche  di
proprieta'  pubblica,  provviste  di regolare agibilita' ed aperte al
pubblico;
      u) per  spettacoli  viaggianti,  le  attivita'  spettacolari, i
trattenimenti  e  le  attrazioni  allestite  a  mezzo di attrezzature
mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti
dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
    3.  Ai  fini  della  presente  legge  per  giornata recitativa si
intende  una  rappresentazione  al  pubblico alla quale si accede con
l'acquisto di un biglietto di ingresso.