Art. 3.
                       Funzioni della Regione

    1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione
degli  interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il
consolidamento  del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove
nuove attivita', la distribuzione e la circolazione degli spettacoli,
anche in relazione a finalita' turistiche, educative e culturali.
    2. La Regione attua i propri interventi al fine di:
      a) favorire   il   coordinamento  dei  soggetti  coinvolti,  il
plurali- smo culturale e l'accrescimento della qualita' artistica;
      b) agevolare  lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario,
organizzativo e promozionale;
      c) garantire  il  sostegno nell'ambito della produzione e della
distribuzione   alle  realta'  regionali  che  stabiliscono  rapporti
continuativi  di  collaborazione  con organismi pubblici di rilevanza
nazionale ed europea;
      d) sostenere  la  produzione  di  spettacoli  finalizzati  alla
ricerca   di   nuove   forme   di  comunicazione  artistica  ed  alla
valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;
      e) incentivare  la  valorizzazione  delle forme artistiche piu'
rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa
l'attivita'  bandistica  a  carattere continuativo, con almeno dodici
rappresentazioni  all'anno  e  composta  da un minimo di ventiquattro
elementi;
      f) favorire  l'eccellenza  artistica e il costante rinnovamento
della  scena  e  consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di
accedere all'esperienza dello spettacolo;
      g) promuovere  nella  produzione la qualita', l'innovazione, la
ricerca  e  la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche
favorendo il ricambio generazionale;
      h) agevolare  la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo;
      i) promuovere   la   conservazione,  la  valorizzazione  ed  il
recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del
teatro in lingua napoletana;
      l) incentivare  forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
      m) tutelare  le  professionalita' in campo artistico, tecnico e
organizzativo,   favorendo   la  crescita  di  livelli  occupazionali
all'interno del settore;
      n) avvicinare  nuovo  pubblico,  con  particolare riguardo alle
nuove   generazioni   ed  alle  categorie  meno  favorite,  anche  in
collabora- zione con le scuole e le universita' campane;
      o) attuare   il   riequilibrio   territoriale  dell'offerta  di
spettacolo,  favorendo  il  radicamento  di iniziative nel territorio
regionale  e  la  distribuzione  degli  spettacoli  nelle  aree  meno
servite;
      p) sostenere  la  promozione  internazionale  dello  spettacolo
campano,  in  particolare  in  ambito europeo, mediante iniziative di
coproduzione  e  di  scambio di ospitalita' con qualificati organismi
esteri;
      q) sostenere  le  iniziative  del teatro amatoriale proposte in
forma associativa;
      r) sostenere  il  recupero  e la riattazione di sale volte agli
scopi istitutivi della presente legge;
      s) sostiene  progetti  teatrali, musicali e cinematografici che
prevedano,  nella loro elaborazione, recupero di marginalita' sociali
in   ambiti   metropolitani   degradati   con  riferimento  a  libere
associazioni   gia'  operanti  sul  territorio  o  che  si  vadano  a
costituire allo scopo.
    3.  Nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al comma 2, la
Regione, in particolare:
      a) istituisce   un   fondo  regionale  per  il  sostegno  delle
attivita' di spettacolo;
      b) adotta  programmi  triennali  di  investimento  e promozione
volti  a  conseguire  le  finalita',  attivita'  e modalita' indicate
dall'art. 6, comma 2;
      c) sostiene  le  attivita'  anche mediante la partecipazione ai
soggetti che le svolgono;
      d) effettua   la   vigilanza   e  il  monitoraggio,  attraverso
l'Osservatorio  di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi
programmatici   e  sul  corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche
nell'ambito del proprio territorio.
    4. La Regione, inoltre:
      a) promuove  la  diffusione  e  lo sviluppo della cultura dello
spettacolo  anche  attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo
Stato,  altre  regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali,
in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
      b) promuove  la diffusione dello spettacolo campano all'estero,
aderisce  a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le
finalita' del presente articolo;
      c) svolge  attivita'  speculativa, attraverso l'Osservatorio di
cui  all'art.  11,  sulle  realta'  dello spettacolo, con l'eventuale
collaborazione  degli  enti  locali  ed operatori dello spettacolo al
fine  di  realizzare  rilevazioni,  analisi  e  ricerche,  anche  per
valutare  gli  andamenti  del  settore  e l'efficacia dell'intervento
regionale.  A  tal  fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono
tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.
    5.  La  Regione  tratta,  anche attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici,  i  dati  raccolti  comunicandoli  e  diffondendoli  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche.
    6.  La  Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle
imprese  dello spettacolo, puo' contribuire alla formazione del fondo
rischi  dei  consorzi  fidi  di garanzia operanti o nel settore dello
spetta-  colo  stesso  o  di sezioni speciali operanti anche in altri
settori  economici,  sostenendo  in  particolar  modo l'imprenditoria
giovanile.