Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attivita', la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalita' turistiche, educative e culturali. 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il plurali- smo culturale e l'accrescimento della qualita' artistica; b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale; c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realta' regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea; d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee; e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche piu' rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attivita' bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi; f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo; g) promuovere nella produzione la qualita', l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo; i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana; l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; m) tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore; n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collabora- zione con le scuole e le universita' campane; o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri; q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa; r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge; s) sostiene progetti teatrali, musicali e cinematografici che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalita' sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni gia' operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo. 3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare: a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attivita' di spettacolo; b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalita', attivita' e modalita' indicate dall'art. 6, comma 2; c) sostiene le attivita' anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono; d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio. 4. La Regione, inoltre: a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea; b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalita' del presente articolo; c) svolge attivita' speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realta' dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste. 5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. 6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, puo' contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spetta- colo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.