Art. 4.
                       Funzioni delle province

    1.  Le  province  della  Campania,  negli  ambiti territoriali di
propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:
      a) concorrere  a promuovere ogni attivita' di spettacolo, anche
in relazione a finalita' turistiche;
      b) sostenere  le  attivita', anche partecipando ai soggetti che
le svolgono;
      c)  concorrere  a  promuovere  l'avvicinamento del pubblico, la
diffusione delle attivita' di spettacolo nelle scuole, e sostenere la
cultura  e  la presenza dello spettacolo nelle universita' in accordo
con le amministrazioni competenti;
      d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
      e) collaborare  con  la  Regione,  la  provincia confinante e i
comuni  del  proprio  territorio  alla  definizione  delle  residenze
multidisciplinari nel proprio territorio;
      f) promuovere    e    realizzare,   anche   nell'ambito   della
programmazione   regionale,   la   costruzione,   il   restauro,   la
ristrutturazione  e  l'adeguamento  funzionale  di immobili adibiti a
luogo di spettacolo;
      g) partecipare,  anche  in  forma  associata,  secondo le linee
della  programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della
produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
      h) promuovere,  in  collaborazione  con  i comuni, attivita' di
informazione e di formazione del pubblico.
    2.  Le  province,  inoltre,  esercitano le funzioni in materia di
collocamento  del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.