Art. 4. Funzioni delle province 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: a) concorrere a promuovere ogni attivita' di spettacolo, anche in relazione a finalita' turistiche; b) sostenere le attivita', anche partecipando ai soggetti che le svolgono; c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attivita' di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle universita' in accordo con le amministrazioni competenti; d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo; e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio; f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo; g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio; h) promuovere, in collaborazione con i comuni, attivita' di informazione e di formazione del pubblico. 2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.