Art. 5.
                         Funzioni dei comuni

    1.  I  comuni  della  Campania  concorrono  in  veste  singola  o
associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'art. 6,
possono    altresi'    con   risorse   proprie,   nell'ambito   della
programmazione regionale:
      a) sostenere  le  attivita'  di spettacolo e raccordarle con le
politiche  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  di promozione
artistica  e  con  le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di
cultura e di crescita sociale delle comunita' locali;
      b) sostenere   le   attivita'  sul  proprio  territorio,  anche
partecipando ai soggetti che le svolgono;
      c) svolgere  i  compiti  attinenti  all'erogazione  dei servizi
anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione
degli spettacoli;
      d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento
e  qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attivita' di
spettacolo,  interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione
del  patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso
progetti di catalogazione e conservazione;
      e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;
      f) elaborare  proposte  per  l'individuazione  della  residenza
multidisciplinare  definita  di  soggetti  di spettacolo in luoghi di
spettacolo  ubicati  nel  proprio territorio, ai fini della redazione
del  piano  regionale  triennale  di  cui  all'art.  6, e concorrere,
unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;
      g) effettuare  un  costante  monitoraggio  delle  attivita'  di
spettacolo  dal  vivo  che  operano  sul  proprio  territorio dandone
comunicazione alla Regione.