Art. 5. Funzioni dei comuni 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'art. 6, possono altresi' con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: a) sostenere le attivita' di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunita' locali; b) sostenere le attivita' sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono; c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli; d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attivita' di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico; f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'art. 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione; g) effettuare un costante monitoraggio delle attivita' di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.