Art. 6. Programmi di investimento e promozione regionale 1. Il programma triennale di investimento e prornozione dello spettacolo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalita' generali della presente legge, definisce le priorita', gli obiettivi, le modalita' di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento i criteri per la verifica dell attuazione delle attivita soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresi', le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalita' ed attivita' di cui al comma 2. 2. Il programma, in particolare: a) dispone misure di sostegno a favore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'art. 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuita' e sostegno a quelle realta' produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicita', qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore; b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'art. 2, comma 2, lettera s); c) dispone misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, al fine di promuovere l'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualita di nazionalita italiana ed europea d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali; e) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attivita' di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro; f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 2, comma 2, lettera u); g) dispone misure a favore dell'attivita' di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del `600 e del `700 napoletano; h) dispone misure dell'attivita' di alto perfezionamento professionale di danza; i) dispone misure di sostegno a favore delle attivita' di spettacolo svolte in forma amatoriale. 3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed e' armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. 4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale puo' concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano: a) le attivita' ed i progetti da realizzare; b) i soggetti attuatori; c) la ripartizione delle spese; d) le modalita' di attuazione. 5. La giunta regionale puo' inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria. 6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, e indicano: a) le attivita' ed i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalita' di attuazione.