Art. 6.
          Programmi di investimento e promozione regionale

    1.  Il  programma  triennale  di investimento e prornozione dello
spettacolo  di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), in armonia con le
finalita'  generali della presente legge, definisce le priorita', gli
obiettivi,  le  modalita'  di  attuazione  tra  le  diverse tipologie
d'intervento i criteri per la verifica dell attuazione delle attivita
soggette  a  convenzioni  ed  accordi.  Individua, altresi', le quote
delle risorse disponibili da assegnare alle finalita' ed attivita' di
cui al comma 2.
    2. Il programma, in particolare:
      a) dispone  misure  di sostegno a favore delle attivita' di cui
all'art.  2,  comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi
da  quelli  di  cui  all'art.  8,  comma 4, e allo scopo di garantire
continuita'  e  sostegno  a  quelle realta' produttive che realizzano
progetti    che    hanno    comprovata   storicita',   qualificazione
professionale  e  forte  valore d'innovazione si destina il cinquanta
per cento delle risorse destinate a ciascun settore;
      b) dispone,  su  proposta congiunta dei comuni e delle province
interessate,  misure  finanziarie  e  organizzative  per la residenza
multidisciplinare di cui all'art. 2, comma 2, lettera s);
      c) dispone    misure    per    il    sostegno    dell'esercizio
cinematografico,  al  fine  di promuovere l'accesso del pubblico alla
produzione  cinematografica  di  qualita  di  nazionalita italiana ed
europea
      d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;
      e) dispone   interventi  per  la  realizzazione,  il  restauro,
l'adeguamento  funzionale  e  tecnologico  di  sedi  ed  attrezzature
destinate  alle  attivita'  di spettacolo, con particolare riguardo a
quelle  di  pregio  storico  ed  architettonico,  di  cui  al decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 e quelle del patrimonio regionale
proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
      f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree
attrezzate  per  lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 2, comma 2,
lettera u);
      g) dispone  misure  a  favore dell'attivita' di valorizzazione,
promozione,  documentazione  e  ricerca della musica, con particolare
riferimento al repertorio del `600 e del `700 napoletano;
      h) dispone   misure   dell'attivita'  di  alto  perfezionamento
professionale di danza;
      i) dispone  misure  di  sostegno  a  favore  delle attivita' di
spettacolo svolte in forma amatoriale.
    3.   Il   programma  di  cui  al  comma  1  utilizza,  in  quanto
disponibili,   le   risorse   finanziarie   di  origine  nazionale  o
comunitaria,  ed  e'  armonizzato  e coordinato con la programmazione
regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.
    4.  La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma
triennale   puo'   concludere   accordi,   in  ambito  provinciale  o
interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:
      a) le attivita' ed i progetti da realizzare;
      b) i soggetti attuatori;
      c) la ripartizione delle spese;
      d) le modalita' di attuazione.
    5. La giunta regionale puo' inoltre definire interventi speciali,
anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti
pubblici   e   privati,  dotati  di  adeguate  risorse  produttive  e
finanziarie, o con associazioni di categoria.
    6.  Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio
regionale,   pubblicate   nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione
Campania, e indicano:
      a) le attivita' ed i progetti da realizzare;
      b) gli oneri a carico dei firmatari;
      c) l'arco temporale e le modalita' di attuazione.