Art. 7.
                   Procedure della programmazione

    1.  La  giunta  regionale, sentito il parere dell'Osservatorio di
cui all'art. 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il
programma  triennale di investimento e promozione dello spettacolo di
cui   all'art.   6,   e  lo  trasmette  al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione.
    2.  La  Giunta  nella  predisposizione  del programma, sentita la
commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte
provenienti   dalle  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  dalle
associazioni  di  categoria,  dagli  osservatori  provinciali  di cui
all'art. 4, da comuni e province singoli o associati.