Art. 7. Procedure della programmazione 1. La giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'art. 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. 2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'art. 4, da comuni e province singoli o associati.