Art. 8.
      Sostegno regionale ordinario alle attivita' di spettacolo

    1.  Il  sostegno regionale ordinario alle attivita' di spettacolo
e'  attuato  mediante  utilizzo  del  fondo regionale per il sostegno
delle   attivita'   di  spettacolo  suddiviso  in  settori,  riferito
rispettivamente  alle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche,
della danza e dello spettacolo viaggiante.
    2.  La  giunta  regionale,  con  proprio  atto,  sulla base delle
previsioni del bilancio pluriennale adotta:
      a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al
comma 1 delle disponibilita' finanziarie previste per il fondo;
      b) la  successiva ripartizione percentuale delle disponibilita'
finanziarie  determinate  ai sensi della lettera a), tra le attivita'
di cui al comma 4;
      c) le  misure  di  attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza
dei  servizi  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche,  entro  e  non  oltre  tre  mesi dalla pubblicazione della
presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
    3.  L'atto  di cui al comma 2 e' adottato, sentiti l'osservatorio
regionale  per  lo  spettacolo  di cui all'art. 11, le organizzazioni
sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro
e  non  oltre  quindici  giorni  dalla  richiesta,  previo parere del
Consiglio   regionale,   che   lo  esprime  mediante  la  commissione
consiliare  permanente  competente  per  materia  che si pronuncia ai
sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
    4. Le tipologie di attivita' sono distinte per i seguenti settori
di intervento:
      A) Settore teatrale:
      A. 1) attivita' di imprese di produzione teatrale, che svolgono
almeno  ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate
lavorative documentate superiore a ottocento;
      A. 2) attivita' di distribuzione degli spettacoli, promozione e
formazione  del  pubblico  ad  iniziativa  pubblica  e privata con un
minimo  di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta
per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;
      A. 3)  attivita'  di  esercizi teatrali privati, che effettuano
almeno cento giornate recitative annue.
      B) Settore musicale:
      B. 1) attivita'  concertistica  e corale svolta dai soggetti di
cui  all'art.  2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti
l'anno  e  che  si  avvalgono di un direttore artistico di comprovata
capacita' professionale;
      B. 2) attivita'  di  produzione musicale svolta dai soggetti di
cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  m),  con  almeno  tre  diverse
rappresentazioni.
      C) Settore cinematografico:
      C. 1) attivita' di esercizi cinematografici, di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  t),  che  svolgono  almeno centoventi giornate di
attivita' annue;
      C. 2) attivita'  di esercizio cinematografico dedicata per piu'
della  meta'  delle  giornate  di programmazione a film d'essai, come
definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
      D. Settore danza:
      D. 1) attivita'  di  imprese  di  produzione  di  spettacoli di
danza,  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera m), che effettuano un
minimo  di  dodici  giornate  recitative  annue  e  duecento giornate
lavorative documentate;
      D. 2) attivita'  di distribuzione degli spettacoli di danza, di
cui  all'art.  2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del
pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici
giornate recitative annue;
      D. 3) attivita'  di promozione e documentazione dell'arte della
danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle
nuove tecnologie.
      E) Settore spettacolo viaggiante:
      E. 1) attivita' di spettacolo viaggiante;
      E. 2) attivita' promozionali;
      E. 3) attivita' assistenziali ed educative.
    5.  Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2,
lettera  c),  definiscono  i requisiti, le modalita' di ammissione al
contributo  regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative
delle inziative rientranti nelle attivita' oggetto del sostegno.
    6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a
definire i requisiti di ammissione, assicurano:
      a) che  i  contributi  finanziari  sono disposti sulla base dei
costi  sostenuti  dai soggetti beneficiari, della validita' culturale
delle  inizia-  tive, del rispetto dei contratti collettivi nazionali
di  lavoro  e delle disposizioni tecniche di agibilita' dei luoghi di
spettacolo;
      b) che  i  contributi  sono disposti triennalmente se richiesto
dai beneficiari sulla base di un progetto di attivita' triennale e in
tutti gli altri casi annualmente;
      c) che  la  definizione  del  contributo  sia commisurato nella
misura  del  settantacinque  per  cento  con  riferimento  a  criteri
quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento
a criteri qualitativi;
      d) un    efficace   sistema   di   controllo   e   monitoraggio
sull'effettivo  svolgimento  delle  attivita' in base alle quali sono
concessi i contributi;
      e) una  particolare  attenzione  alle  attivita'  di spettacolo
rivolte con finalita' educative al mondo della scuola;
      f) concessione  di  un acconto fino ad un massimo del cinquanta
per cento del contributo assegnato.
    7.  Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalita' di
ammissione  e  di  assegnazione  dei contributi per i soggetti di cui
all'art. 9 e all'art. 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m).
    8.  La  successione a titolo particolare nell'impresa comporta la
corresponsione  dei  contributi  gia'  deliberati in favore del dante
causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti
e provvede in proprio al completamento del progetto di attivita'.
    9.  Ai  fini  della corresponsione dei contributi gia' deliberati
non  rilevano  le  trasformazioni  della  persona giuridica ovvero la
trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le
fusioni  tra  piu'  persone  giuridiche, allorche' vi sia continuita'
nella  persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo
artistico,  verificata  sulla  base del personale impegnato nell'anno
precedente alla trasformazione.