Art. 8. Sostegno regionale ordinario alle attivita' di spettacolo 1. Il sostegno regionale ordinario alle attivita' di spettacolo e' attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attivita' di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante. 2. La giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta: a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilita' finanziarie previste per il fondo; b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilita' finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attivita' di cui al comma 4; c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 3. L'atto di cui al comma 2 e' adottato, sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'art. 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17. 4. Le tipologie di attivita' sono distinte per i seguenti settori di intervento: A) Settore teatrale: A. 1) attivita' di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento; A. 2) attivita' di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania; A. 3) attivita' di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. B) Settore musicale: B. 1) attivita' concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacita' professionale; B. 2) attivita' di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni. C) Settore cinematografico: C. 1) attivita' di esercizi cinematografici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attivita' annue; C. 2) attivita' di esercizio cinematografico dedicata per piu' della meta' delle giornate di programmazione a film d'essai, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. D. Settore danza: D. 1) attivita' di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate; D. 2) attivita' di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue; D. 3) attivita' di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle nuove tecnologie. E) Settore spettacolo viaggiante: E. 1) attivita' di spettacolo viaggiante; E. 2) attivita' promozionali; E. 3) attivita' assistenziali ed educative. 5. Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalita' di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle inziative rientranti nelle attivita' oggetto del sostegno. 6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano: a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validita' culturale delle inizia- tive, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilita' dei luoghi di spettacolo; b) che i contributi sono disposti triennalmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attivita' triennale e in tutti gli altri casi annualmente; c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi; d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attivita' in base alle quali sono concessi i contributi; e) una particolare attenzione alle attivita' di spettacolo rivolte con finalita' educative al mondo della scuola; f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato. 7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalita' di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'art. 9 e all'art. 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m). 8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi gia' deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attivita'. 9. Ai fini della corresponsione dei contributi gia' deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra piu' persone giuridiche, allorche' vi sia continuita' nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.