Art. 11.
                             Presunzione

    1.  Ove  non  sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata
che  abusiva,  ovvero  il  momento dell'abbandono, scarico o deposito
incontrollato  di  una data quantita' di rifiuti, ivi compresi quelli
di  cui  all'Art.  3,  comma  40,  della legge n. 549/1995, questi si
presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.
    2.  Avverso  la presunzione di cui al comma 1 e' ammessa la prova
contraria.