Art. 12.
              Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo

    1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle
violazioni  di  cui alla presente legge la provincia procede mediante
l'iscrizione  nei  ruoli  esattoriali  come  disciplinato  dal Titolo
primo,  Capo  II,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni.