Art. 12. Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo 1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge la provincia procede mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dal Titolo primo, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni.