Art. 13. Decadenza 1. L'accertamento delle violazioni puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'Art. 7. 2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento. 3. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.