Art. 13.
                              Decadenza

    1.  L'accertamento delle violazioni puo' essere eseguito entro il
termine  di  decadenza  di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno
utile  per  la  presentazione della relativa dichiarazione annuale di
cui all'Art. 7.
    2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto
indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di
cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.
    3.  In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del
servizio  postale  fa  fede,  quale  data  di  presentazione, la data
apposta dall'ufficio postale accettante.