Art. 14. Anagrafe delle discariche a fini tributari 1. Le province comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di discarica ai sensi della normativa in materia entro trenta giorni dal rilascio nonche', entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere. 2. Le province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle denunce di cui all'art. 2, comma 3.