Art. 15.
              Quota di gettito riservata alle province

    1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito
in  discarica  dei  rifiuti  solidi,  spettante ai sensi dell'art. 3,
comma  27, della legge n. 549/1995 alle province, viene ripartita tra
le  medesime  sulla  base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle
discariche   ubicate   nel   territorio   provinciale   e   destinata
esclusivamente allo svolgimento di interventi in campo ambientale con
priorita' alla gestione integrata dei rifiuti.