Art. 15. Quota di gettito riservata alle province 1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, spettante ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995 alle province, viene ripartita tra le medesime sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio provinciale e destinata esclusivamente allo svolgimento di interventi in campo ambientale con priorita' alla gestione integrata dei rifiuti.