Art. 16.
              Quota di gettito per programmi ambientali

    1.  Il 20 per cento del gettito del tributo speciale per deposito
in  discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle
province,  e'  destinato, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge
n. 549/1995, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento
dei programmi regionali in campo ambientale.
    2.  Nell'ambito  della  quota  di  gettito  di  cui al comma 1 la
Regione  destina  una  percentuale  non  inferiore  al  5 per cento a
programmi  in  campo  ambientale aventi come beneficiari i comuni che
raggiungono  i  risultati di raccolta differenziata indicati all'art.
205 del decreto legislativo n. 152/2005.