Art. 16. Quota di gettito per programmi ambientali 1. Il 20 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, e' destinato, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale. 2. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1 la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2005.