Art. 18.
                          Norma transitoria

    1.  La  misura  di  cui  all'art.  5 trova applicazione a partire
dall'anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di
raccolta  differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai
comuni,  nell'ambito  del  censimento  annuale,  relative  ai rifiuti
prodotti nell'anno precedente.
    2. Fino alla istituzione delle autorita' d'ambito di cui all'art.
201 del decreto legislativo n. 152/2006, l'addizionale al tributo per
il  conferimento  dei  rifiuti in discarica e' applicata a carico dei
singoli comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata
previste dall'art. 205 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.
    3.   La   giunta   regionale   provvede   alla  approvazione  dei
provvedimenti  di attuazione della presente legge entro il termine di
nove mesi dalla data della sua entrata in vigore.
    4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di
vigenza  della  legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del
tributo  speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e
fino   alla  definizione  degli  standard  tecnico-operativi  di  cui
all'art.  4  della  presente  legge, per scarti e sovvalli di rifiuti
urbani  e  speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti
speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di
selezione  automatica,  riciclaggio  e  compostaggio  in  impianti  a
tecnologia   complessa,   si   intendono   i   materiali   non   piu'
riutilizzabili  derivanti  da  operazioni di recupero autorizzate, in
forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia.
    5.  Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui
al comma 3 devono:
      a) essere  destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai
cicli di produzione o di consumo;
      b) rispettare   i  parametri  quali-quantitativi  previsti  nei
provvedimenti  autorizzativi  provinciali nel caso in cui si operi in
procedura ordinaria;
      c) rispettare  i  limiti  e  le condizioni previste dal decreto
ministeriale  5  febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni
nel caso in cui si operi in procedura semplificata.