Art. 18. Norma transitoria 1. La misura di cui all'art. 5 trova applicazione a partire dall'anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai comuni, nell'ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell'anno precedente. 2. Fino alla istituzione delle autorita' d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, l'addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica e' applicata a carico dei singoli comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall'art. 205 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006. 3. La giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data della sua entrata in vigore. 4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di vigenza della legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino alla definizione degli standard tecnico-operativi di cui all'art. 4 della presente legge, per scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, si intendono i materiali non piu' riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia. 5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al comma 3 devono: a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di produzione o di consumo; b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in procedura ordinaria; c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni nel caso in cui si operi in procedura semplificata.